Maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e convivenza more uxorio
Cassazione Penale, Sez. II, 2 marzo 2016 (ud. 17 febbraio 2016), n. 8401
Presidente Gallo, Relatore Recchione, P.G. Viola (concl. conf.)
In tema di delitti contro la famiglia, la seconda sezione della Corte di Cassazione è tornata a ribadire che il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) è configurabile anche in danno di persona convivente “more uxorio”, quando si sia in presenza di un rapporto tendenzialmente stabile, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra le due persone, con legami di reciproca assistenza e protezione.
Ai fini della valutazione della esistenza del legame – specificano i giudici – si richiede un giudizio di merito che deve essere trasfuso in una motivazione priva di fratture logiche ed aderente alla emergenze processuali. Tale può considerarsi, ad esempio, «il fatto che l’imputato e la parte offesa successivamente alla nascita della figlia abbiano deciso di convivere e abbiano preso in locazione una casa familiare nonché la circostanza che l’imputato, ancorché si sia reso protagonista di frequenti allontanamenti dalla casa familiare, abbia continuato a pagare il canone di locazione le quote condominiali e le bollette relative alle utenze dell’abitazione».
Elementi, questi, «che inducono a ritenere sussistente un comune intento della coppia di iniziare e proseguire una stabile convivenza con caratteristiche della famiglia di fatto, ovvero un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà ed assistenza».
La configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno del convivente more uxorio, e più in generale l’ampliamento della sfera della tutela penale apprestata dalla categoria dei reati contro la famiglia anche alle unioni di fatto, possono dirsi ormai pacifici in giurisprudenza a partire da Sez. II, sentenza n. 320 del 26 maggio 1966, CED Cass. n. 101563 (per la quale, «agli effetti dell’art. 572 c.p., deve considerarsi “famiglia” ogni consorzio di persone tra le quali, per intime relazioni e consuetudini di vita, siano sorti legami di reciproca assistenza e protezione: anche il legame di puro fatto stabilito tra un uomo ed una donna vale pertanto a costituire una famiglia in questo senso, quando risulti da una comunanza di vita e di affetti analoga a quella che si ha nel matrimonio»).
In epoca più recente si vedano Sez. VI, 29 gennaio 2008 n. 20647 nonché Sez. VI, 24 gennaio 2007, n. 21329 secondo cui «il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in danno di persona convivente more uxorio quando si sia in presenza di un rapporto tendenzialmente stabile, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra le due persone, con legami di reciproca assistenza e protezione».