ARTICOLICONTRIBUTIDalle Sezioni UniteDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANO

L’inesistenza di un’offesa tenue o grave in chiave archetipa – Sezioni Unite 13681/2016

ssuu

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 6 aprile 2016 (ud. 25 febbraio 2016), n. 13681
Presidente Canzio, Relatore Blaiotta, P.G. Stabile

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite hanno chiarito definitivamente che la nuova disposizione sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile indistintamente a tutte le fattispecie di reato, ivi comprese quelle caratterizzate dalla presenza, tra gli elementi costitutivi del fatto tipico, di soglie di punibilità (si pensi, ad esempio, ai reati tributari e societari, a quelli ambientali e alla guida in stato d’ebbrezza).

Investita della questione “se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia compatibile con il reato di guida in stato di ebbrezza”, la Suprema Corte, nella sua massima composizione, ha risolto sul nascere il contrasto giurisprudenziale paventato dalla Quarta Sezione Penale con l’ordinanza di rimessione.

Stando a quest’ultima, infatti, nelle fattispecie de quibus, il legislatore avrebbe già compiuto, a monte, una precisa valutazione di maggiore o minore offensività della condotta, rapportando l’intervento della sanzione penale ad un preciso dato tecnico, costituito, ora, dal tasso alcoolemico, ora, dall’importo dell’imposta evasa, ora dal valore di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli.

In altri termini, attraverso la previsione di precise soglie di rilevanza penale del fatto, il legislatore avrebbe, di fatto, già implicitamente escluso la possibilità di attribuire connotazioni di particolare tenuità ai reati di cui si discute. Di conseguenza, sempre stando all’ordinanza di rimessione, il giudice che applicasse anche ai reati in commento la disposizione di cui all’art. 131 bis c.p. “si sostituirebbe al legislatore, non disponendo di altri parametri cui ancorare il giudizio di tenuità”.

Orbene, per le Sezioni Unite, il tentativo dell’ordinanza di rimessione di ancorare il nuovo istituto al principio costituzionale di offensività non coglierebbe nel segno: invero, “il principio di offensività attiene all’essere o non essere di un reato o di una sua circostanza; e non è invece implicato nell’ambito di cui ci si occupa, che riguarda per definizione fatti senza incertezze pienamente riconducibili alla fattispecie legale”.

E ancora: “Per ciò che qui interessa, non esiste un’offesa tenue o grave in chiave archetipa. È la concreta manifestazione di un reato che ne segna il disvalore. Come è stato persuasivamente considerato, qualunque reato, anche l’omicidio, può essere tenue, come quando la condotta illecita conduce ad abbreviare la vita solo di poco” (p. 8).

L’istituto di cui all’art. 131 bis c.p. è una figura di diritto penale sostanziale che persegue finalità connesse ai principi di proporzione e di extrema ratio dell’intervento della sanzione penale: scopo primario della nuova causa di non punibilità, infatti, è proprio quello di “espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo” (p. 8).

A conferma di questa impostazione vi sarebbe anzitutto il riferimento, nel corpo della disposizione codicistica, non già alla condotta tipica, bensì alle concrete modalità della condotta, vale a dire all’estrinsecazione, in concreto, del comportamento umano, di talché il giudice possa valutarne complessivamente gravità, entità del contrasto rispetto alla legge e, di conseguenza, l’effettivo bisogno di pena.

Se ciò che rileva è unicamente la caratterizzazione del fatto storico nella sua interezza, se è vero, inoltre, che “non si dà tipologia di reato per la quale non sia possibile la considerazione della modalità della condotta” (p. 9), è evidente, allora, che l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. non possa essere in alcun modo “inibita ontologicamente” a talune fattispecie di reato.

Le Sezioni Unite hanno quindi affrontato il tema della compatibilità con la disciplina della particolare tenuità del fatto, del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, commi 2, lett. b), 2 bis CdS), enunciando alcuni principi destinati a trovare applicazione nei confronti di tutti gli illeciti che presentano una soglia quantitativa di rilevanza penale del fatto.

Si è in particolare affermato che, anche una volta accertata la situazione pericolosa tipica (cioè il superamento della soglia di rilevanza), resta pur sempre in capo al giudice il potere di apprezzare, in concreto, “quale sia lo sfondo fattuale nel quale la condotta si inscrive e quale sia, in conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole rispetto al bene tutelato” (p. 13).

Va da sé, ovviamente, che “quanto più ci si allontana dal valore-soglia tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo” (p. 13): ciò non significa, tuttavia, che il mero superamento della soglia di rilevanza precluda, di per sé, ogni giudizio in merito alla tenuità del fatto.

Quest’ultimo, infatti, implica necessariamente una valutazione di tutte le peculiarità del caso concreto, vale a dire di tutti gli aspetti inerenti alla condotta, alle conseguenze del reato e alla colpevolezza.

Le ricadute applicative del principio affermato dalle Sezioni Unite sono facilmente intuibili.

Esemplificando: altro è l’irregolare scarico di acque reflue in un territorio urbanizzato e dotato di fonti di approvvigionamento idrico; altro è lo scarico delle medesime sostanze in un luogo privo di rilevanti connessioni con l’ambiente o con la salute dell’uomo.

E ancora, in materia di reati tributari: altro è il superamento delle soglie di punibilità previste dal d.lgs. n. 74/2000 per poche centinaia di euro; altro, invece, è un’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto per importi che si collocano di molto al di sopra rispetto a quegli individuati dal legislatore come indici di rilevanza penale del fatto.

In ogni caso, la valutazione della tenuità o della gravità della condotta dipenderà dal prudente apprezzamento del giudice di merito, alla luce delle specificità del caso sottoposto al suo esame.