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La Consulta: il decreto penale di condanna deve contenere l’avviso all’imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova

Corte costituzionale

Corte Costituzionale, Sentenza n. 201 del 2016,
c
amera di consiglio 6 luglio 2016, deposito 21 luglio 2016
Presidente Grossi, Relatore Lattanzi

Con la sentenza che qui si annota ed allega, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 460 comma 1 lett. e) c.p.p. “nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l’avviso all’imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova unitamente all’atto di opposizione”.

Vediamo in breve i dettagli del giudizio a quo ed il ragionamento della Corte.

Come avevamo anticipato, con ordinanza del 3 giugno 2015 il Tribunale di Savona aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma succitata, per sospetta violazione degli articoli 3 e 24 Cost..

Tale provvedimento di rimessione prendeva corpo dal caso di un imputato, raggiunto da un decreto penale di condanna per un fatto di lottizzazione abusiva (art. 44 comma 1 lett. c, d. lgs. N. 380/2001), che aveva presentato opposizione a tale decreto, senza nell’atto presentare alcuna richiesta di riti alternativi o di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Successivamente, in sede di udienza, lo stesso aveva invece formalizzato la richiesta di sospensione con messa alla prova, la quale – notava il giudice rimettente – avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, perché, trattandosi di un giudizio conseguente all’opposizione a un decreto penale di condanna, essa avrebbe dovuto essere presentata al più tardi con l’atto di opposizione.

Nondimeno, il Giudice osservava che l’art. 460 comma 1 lett e), pur prevedendo l’obbligo di avviso all’imputato della facoltà di chiedere l’accesso ai riti alternativi, lo stesso non disponeva con riferimento al beneficio sospensivo di cui agli artt. 168-bis e seguenti del codice penale.

Orbene, questa asimmetria era considerata lesiva del diritto alla difesa ex art. 24 Cost., poiché “l’esigenza di tutela del diritto di difesa imporrebbe che la scelta delle alternative procedimentali al giudizio dibattimentale ordinario, quando debba essere compiuta entro brevi termini di decadenza che maturino fuori udienza o in limine alla stessa, [sia] preceduta da uno specifico avviso”, oltreché dell’art. 3, giacché essa darebbe luogo ad una disparità di trattamento rispetto a situazioni del tutto analoghe, quali quelle in cui l’imputato chiede accesso ai riti alternativi ed all’oblazione.

Investita dunque della questione, la Consulta ha aderito alla prospettazione del Giudice rimettente.

In primo luogo infatti la Corte ha ricordato che “[c]ome negli altri riti, anche nel procedimento per decreto deve ritenersi che la mancata formulazione della richiesta nel termine stabilito dall’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con l’atto di opposizione, determini una decadenza, sicché nel giudizio conseguente all’opposizione l’imputato che prima non l’abbia chiesta non può più chiedere la messa alla prova”.

In seconda battuta, la Corte ha poi chiarito che “[i]l complesso dei principi, elaborati da questa Corte, sulle facoltà difensive per la richiesta dei riti speciali non può non valere anche per il nuovo procedimento di messa alla prova. Per consentirgli di determinarsi correttamente nelle sue scelte difensive occorre pertanto che all’imputato, come avviene per gli altri riti speciali, sia dato avviso della facoltà di richiederlo”.

Sulla base di queste considerazione, ha infine concluso la Corte che “[p]oiché nel procedimento per decreto il termine entro il quale chiedere la messa alla prova è anticipato rispetto al giudizio, e corrisponde a quello per proporre opposizione, la mancata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna di un avviso, come quello previsto dall’art. 460, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. per i riti speciali, della facoltà dell’imputato di chiedere la messa alla prova comporta una lesione del diritto di difesa e la violazione dell’art. 24, secondo comma, Cost. L’omissione di questo avvertimento può infatti determinare un pregiudizio irreparabile, come quello verificatosi nel giudizio a quo, in cui l’imputato nel fare opposizione al decreto, non essendo stato avvisato, ha formulato la richiesta in questione solo nel corso dell’udienza dibattimentale, e quindi tardivamente“.

Infine, la Corte ha dichiarato assorbita la questione sul contrasto tra la norma in parola e l’articolo 3 Cost..

In conseguenza dell’annotata pronuncia, dunque, con riferimento agli avvisi all’imputato raggiunto da decreto penale di condanna, la sospensione del procedimento con messa alla prova è posta sul medesimo piano dei riti alternativi.

Redazione Giurisprudenza Penale

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