Giudizio abbreviato ed esclusione del responsabile civile: la Corte Costituzionale ritiene infondata la questione sollevata dal Tribunale di Palermo
Corte Costituzionale, 7 ottobre 2016 (ud. 21 settembre 2016), sentenza n. 216
Presidente e Redattore Grossi
Depositate il 7 ottobre 2016 le motivazioni della sentenza numero 216 della Corte Costituzionale in merito all’esclusione del responsabile civile nel rito abbreviato.
Come avevamo anticipato, con ordinanza del 15 settembre 2015, il Tribunale di Palermo aveva infatti sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 87 comma 3 c.p.p., per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, laddove stabilisce che «l‘esclusione del responsabile civile e’ disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato».
Secondo il giudice a quo tale norma violerebbe anzitutto l’art. 3 della Costituzione, determinando una ingiustificata disparità di trattamento tanto della parte civile che dell’imputato, sul piano delle pretese risarcitorie, rispetto al giudizio ordinario; violerebbe, inoltre, l’art. 24 Cost., compromettendo il diritto di agire in giudizio dei predetti soggetti processuali, nonché l’art. 111 Cost., per contrasto con il principio di ragionevole durata del processo.
La Consulta ha ritenuto la questione non fondata, osservando come l’esclusione automatica, «senza ritardo e anche d’ufficio», del responsabile civile quando sia disposto il giudizio abbreviato, trovi giustificazione «nell’intento di non gravare tale tipo di giudizio, che dovrebbe essere caratterizzato dalla massima celerità, della presenza, non indispensabile, di soggetti la cui posizione può restare incisa solo sul piano privatistico dalla decisione penale».
Nessun pregiudizio – proseguono i giudici costituzionali – «deriva al diritto di azione della parte civile dalla soluzione legislativa censurata: per espresso disposto dell’art. 88, comma 2, cod. proc. pen., infatti, l’esclusione del responsabile civile non pregiudica l’esercizio in sede civile dell’azione risarcitoria. Inoltre, ove la parte civile non accetti il giudizio abbreviato, essa non subisce neppure la sospensione del processo civile fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, prevista dall’art. 75, comma 3, cod. proc. pen. (art. 441, comma 5, cod. proc. pen.)».
Riguardo poi all’imputato – prosegue la Corte – «anche quando venga in rilievo la disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) – ipotesi nella quale questa Corte ha riconosciuto all’imputato il diritto di citare nel processo penale l’assicuratore quale responsabile civile (sentenza n. 112 del 1998) – è dirimente la considerazione che l’operatività della norma censurata dipende da una libera scelta dell’imputato medesimo, finalizzata a lucrare un trattamento premiale in cambio della rinuncia a determinate garanzie riconosciutegli nel procedimento ordinario (quale, appunto, la richiesta di giudizio abbreviato)».
Infine la Corte osserva come la pronuncia ablativa invocata dal rimettente «darebbe adito ad un assetto normativo inaccettabile sul piano costituzionale, in quanto chiaramente contrastante con la garanzia di inviolabilità del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.): la rimozione della norma censurata comporterebbe – si legge nelle motivazioni – che il responsabile civile possa vedersi coinvolto in un giudizio basato – come l’abbreviato – su prove precostituite, alla cui formazione non ha partecipato; e ciò senza fruire né della facoltà di non accettare il rito – riconosciuta alla parte civile – né della facoltà di chiedere integrazioni probatorie, anche al solo fine di contrastare quelle richieste eventualmente dall’imputato, come invece è consentito al pubblico ministero».