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Entrato in vigore il DL Sicurezza (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città)

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2017, ed è in vigore dal 21 febbraio, il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) con il quale si introducono strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori e si promuovono interventi volti al mantenimento del decoro urbano.

Tra le modifiche di rilievo si segnalano quella introdotta dall’art. 13 (Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi), il cui primo comma stabilisce che «nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, per fatti commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il questore può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi».

Il Decreto Legge interviene anche sul reato di Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.) aggiungendo, dopo il quarto comma, il seguente: «con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all’articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna».

Si interviene, inoltre, sulla disciplina sulle misure di prevenzione personali. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) sono apportate le seguenti modificazioni:  a) all’articolo 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: «sulla base di elementi di fatto», sono inserite le seguenti: «, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa,»;  b) all’articolo 6, dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell’interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all’articolo 275-bis del codice di procedura penale».

Redazione Giurisprudenza Penale

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