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Never ending story o forse no: ancora una grazia presidenziale nel caso Abu Omar

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 3 – ISSN 2499-846X

Palazzo del quirinale

Parrebbe proprio una storia senza fine quella di Abu Omar, incominciata ben 14 anni fa, con il rapimento dell’ormai ex imam e conclusasi, sembrerebbe, il 28 febbraio 2017, giorno in cui il Presidente della Repubblica Mattarella ha concesso la grazia a Sabrina De Sousa, ex agente della Cia condannata in via definitiva per aver concorso nel sequestro nel 2003 [1].

Una grazia parziale, di un anno, concessa col parere favorevole del ministero della Giustizia. Rimarrebbe a carico della De Sousa una pena residua di tre anni di reclusione (che però le consentirebbe l’accesso alle misure alternative al carcere) ma, in  considerazione della possibile sospensione condizionale, il procuratore generale di Milano, Antonio Lamanna, ha deciso di revocare l’ordine di esecuzione della pena emesso nei confronti dell’ex agente della Cia il 24 settembre 2012 e ha richiesto all’autorità di polizia l’immediata restituzione dell’ordine di esecuzione della pena “in quanto non più eseguibile”.  Per questi motivi, quindi, anche se la De Sousa rientrasse in Italia, le sarebbe possibile evitare il carcere facendo istanza al Tribunale di Sorveglianza per ottenere l’affidamento in prova ai servizi sociali.

Questo epilogo evita sicuramente quello che sarebbe potuto essere un problema diplomatico per la nuova amministrazione americana stante il fatto che, da giorni, echeggiava la notizia di un possibile rientro della De Sousa, dal Portogallo verso l’Italia, in forza di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria italiana. La svolta imposta dal Quirinale ha cambiato le carte in tavola, poiché, se non fosse intervenuta la grazia, Sabrina De Sousa, condannata a sette anni di reclusione (ridotti poi a quattro dall’indulto del 2006) sarebbe stata la prima degli agenti CIA ritenuti colpevoli del rapimento di Abu Omar a dovere scontare la pena in carcere, potendo solo dopo richiedere l’affidamento in prova [2].

Hassan Mustafa Osama Nasr detto Abu Omar fu bloccato a Milano il 17 settembre 2003 da uomini della Cia (con l’appoggio di un sottufficiale dei Carabinieri) e trasportato con la forza prima all’aeroporto NATO di Aviano, poi in Germania, quindi in Egitto dove fu sottoposto a tortura e a trattamenti inumani e degradanti[3]. L’operazione, alla quale collaborarono uomini del Sismi (gli allora servizi segreti militari italiani) era inquadrata nel cd. “programma di extraordinary rendition[4], ossia il sequestro di un sospetto terrorista al di fuori delle procedure legali e delle norme sull’estradizione che finì, per giunta, col compromettere le indagini che la procura antiterrorismo di Milano, guidata dal dottor Armando Spataro, stava conducendo. Sull’operato dei funzionari Sismi (tra tutti Nicolò Pollari e Marco Mancini, vertici rispettivamente nazionale e milanese) ha prevalso il segreto di stato seppure dopo una lunga serie di conflitti di attribuzione, tra la Procura di Milano (e le autorità giudicanti) e i vari Esecutivi succedutisi nel tempo, finiti di fronte alla Corte Costituzionale [5].

Dei 22 agenti CIA coinvolti e condannati nessuno ha scontato la pena, perché gli Usa non hanno concesso l’estradizione in Italia (estradizione per inciso nemmeno richiesta dai vertici politici competenti) e tre di loro, Joseph Romano [6], Bob Lady [7], Betnie Medero [8] sono stati graziati.

A questo è necessario aggiungere che per tutti gli imputati italiani le varie sentenze della Corte Costituzionale, che ha ritenuto il segreto di stato prioritario rispetto ad altri interessi in gioco, hanno condotto ad una sostanziale impunità dovuta a quello che la dottrina e le corti di merito e legittimità hanno definito come un “nero sipario” [9] calato sopra la vicenda.

Ora la grazia mette un punto finale a una vicenda che si trascina da anni ma che, a causa dei vari segreti e della renitenza da parte del nostro Governo a collaborare con la giustizia, hanno portato nel 2016 la Corte europea dei diritti dell’uomo a condannare l’Italia per la violazione (tra tutti) dell’articolo 3 della Cedu, ossia il divieto di applicare la tortura e i trattamenti inumani e degradanti [10].

In conclusione, facendo un bilancio di questa vicenda, non si può che rimanere con l’amaro in bocca poiché tutti gli sforzi fatti per ricercare la verità si sono prodotti nella sostanziale impunità di tutti i responsabili di questa vicenda.


[1] Sentenza della Corte di Cassazione, sez. V pen., n. 46340 del 19 settembre 2012.
[2] La Cassazione, con la sentenza n. 46340 del 19 settembre 2012, annulla con rinvio la sentenza d’appello pronunciata nei confronti degli ex vertici del Sismi Nicolo’ Pollari e Marco Mancini che erano stati dichiarati non processabili per il segreto di stato il 15 dicembre 2010. Inoltre i supremi giudici annullano la sentenza, con rinvio, anche nei confronti dei tre funzionari del Sismi – Giuseppe Ciorra, Luciano Di Gregori, Raffaele Di Troia – confermando invece definitivamente la condanna d’appello per i 23 agenti americani della Cia e per Pio Pompa e Luciano Seno, tutti per il reato di sequestro di persona.
[3] Per una disamina completa dei fatti si veda l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. n. 10838-05 emesso dalla Procura della Repubblica di Milano il 6 ottobre 2006 nei confronti degli indagati per il sequestro di Abu Omar. Si veda inoltre A. SPATARO, Ne valeva la pena. Storie di terrorismi e mafie, di segreti di stato e di giustizia offesa, Editori Laterza, Roma, 2010.
[4] Per una disamina del “programma renditions” si veda A. CLARKE, Rendition to torture: a critical legal history, in Rutgers law rewiew, vol. 62, n. 1, anno 2009, p. 6 ss. Si veda inoltre la relazione di Dick Marty al Parlamento del Consiglio d’Europa, Alleged secret detentions and unlawful inter-state transfers involving Council of Europe member states, Draft report – Part II (Explanatory memorandum), 7 giugno 2006.
[5] I cinque diversi ricorsi proposti sono stati riuniti in un unico giudizio dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 106 del 2009, par. 1.
[6] Il 5 aprile 2013 Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano concede la grazia al colonnello statunitense Joseph Romano, condannato a sette anni di reclusione (di cui tre condonati) con sentenza della Corte d’Appello di Milano del 15 dicembre 2010, divenuta irrevocabile il 19 settembre 2012.
[7] Il 23 dicembre 2015 il Presidente Sergio Mattarella concede la grazia a due agenti della Cia, Robert Seldon Lady. A Robert Seldon Lady Mattarella riduce di due anni la pena (era stato condannato dalla Corte d’Appello di Milano a nove anni di reclusione, di cui tre coperti da indulto) poiché ritenuto dai magistrati la mente del sequestro e coordinatore dei rapporti con il Sismi.
[8] La grazia a Betnie Medero, concessa sempre il 23 dicembre 2015 dal Presidente Mattarella, riguarda il residuo pena di tre anni di reclusione come da sentenza della Corte di Cassazione, sez. V pen., n. 39788 del 11.03.2014.
[9] Si veda S. ZIRULIA, Sul sequestro Abu Omar cala il “nero sipario” del segreto di stato, in Diritto Penale Contemporaneo, 19 maggio 2014.
[10] Corte europea dei diritti umani, sentenza Nasr e Ghali c. Italia, ricorso n. 44883/09 del 23 febbraio 2016. Dalla presente sentenza emerge la condanna al nostro Paese per la violazione degli artt. 3 (divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti), 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 13 (diritto ad un rimedio effettivo, in combinato con gli artt. 3 e 8 prima richiamati) della Cedu.


Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Buonasperanza, Never ending story o forse no: ancora una grazia presidenziale nel caso Abu Omar, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 3