ARTICOLIDIRITTO PENALEMERITOParte speciale

Una sentenza del Tribunale di Milano sulla scriminante del diritto di cronaca

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Tribunale di Milano, Sez. IV, 20 febbraio 2017 (ud. 21 novembre 2016), n. 12503
Giudice Dott.ssa Monica Amicone

Con la decisione in commento il Tribunale di Milano, IV Sezione Penale, ha condannato un giornalista e il direttore di un quotidiano giudicandoli colpevoli del delitto di diffamazione a mezzo stampa a danno del Vice Capo Vicario della Polizia di Stato per aver pubblicato il 3 novembre 2012 un articolo dal titolo “Gare truccate. In bilico il Vice di Manganelli”.

Nel pezzo si riportava diffusamente il contenuto accusatorio di uno scritto anonimo che era pervenuto parecchi mesi prima della pubblicazione al Ministro dell’Interno dell’epoca e si dava spazio ad altre vicende negative tutte inerenti al Prefetto, che veniva descritto come prossimo all’avvicendamento.

Nella parte introduttiva della decisione il Tribunale analizza tutte le notizie fornite dall’articolo e si sofferma analiticamente sulle prove raccolte nel corso dell’ampia istruttoria dibattimentale (pp. 1-11). Dopo essersi brevemente soffermato sulla portata del principio di correlazione tra accusa e sentenza e sulla nozione di fatto contestato, anche alla luce dei principi espressi dalla Corte EDU (p.13), il Tribunale al fine di verificare la lesività dell’articolo svolge un’accurata analisi del contenuto dello stesso (pp.14-23).

Al fine di valutare la responsabilità degli imputati vengono quindi passate in rassegna tutte le notizie diffuse dal quotidiano evidenziandone la relativa falsità ed escludendo l’operatività della scriminante di cui all’art. 51 c.p. relativa all’esercizio del diritto di cronaca.

In particolare il Tribunale di Milano, confermando il costante orientamento della Suprema Corte, ha rammentato che l’esimente del diritto di cronaca è da escludersi qualora una notizia sia riportata utilizzando uno scritto anonimo che come tale è insuscettibile di controlli circa l’attendibilità della fonte e la veridicità della notizia, nonché per la carenza del requisito dell’interesse pubblico alla diffusione di tale notizia. Nondimeno nel caso di specie il giornalista non ha fornito alcuna prova sia sulla verità delle gravi accuse contenute nello scritto anonimo, sia sulle verifiche svolte dallo stesso in ordine alle circostanze riportate nell’articolo. Anzi l’istruttoria dibattimentale, osserva il Tribunale, ha consentito di accertare che il giornalista si è limitato a riportare acriticamente i passaggi di uno scritto anonimo senza svolgere alcun vaglio preventivo (pp.19-21).

Da ultimo, il Tribunale si sofferma sui consolidati principi in materia di cronaca giudiziaria che impongono al giornalista di attenersi fedelmente al contenuto dell’eventuale addebito e di fornire un racconto asettico, senza enfasi o anticipazione di colpevolezza (pp. 22-23).

Redazione Giurisprudenza Penale

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