DA STRASBURGO

Ne bis in idem: la Corte EDU torna sui criteri elaborati dalla Grande Camera

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 5 – ISSN 2499-846X

Corte EDU (I Sezione), sentenza 18 maggio 2017, Jóhannesson e a. c. Islanda

Con la sentenza in esame, pubblicata oggi, la Prima Sezione della Corte EDU si è trovata a fare per la prima volta applicazione dei “criteri-guida” forniti dalla Grande Camera della Corte EDU nella nota sentenza A. e B. c. Norvegia del 15 novembre 2016 in materia di ne bis in idem (art. 4, Protocollo 7 alla CEDU).

La pronuncia risulta di particolare interesse, sia perché riguarda una materia – quella tributaria – che anche nell’ordinamento nazionale presta il fianco a spinosi interrogativi circa la compatibilità con il principio convenzionale del ne bis in idem, sia perché sembra indicare agli interpreti i limiti entro i quali va ricondotto il criterio della connessione sostanziale e temporale sufficientemente strettadi cui alla sentenza A. e B. c. Norvegia.

La Prima Sezione della Corte, infatti, fa una scrupolosa applicazione dei criteri elaborati dalla Grande Camera, chiarendone e definendone la portata e l’ambito di applicazione.

1. Il caso sottoposto all’esame della Corte.

I ricorrenti, i signori Jóhannesson e Jónsson e una società ad essi riconducibile, avevano omesso di dichiarare elementi attivi consistenti con riferimento a diverse annualità (dal 1999 al 2002).

All’esito dei procedimenti tributari – conclusisi rispettivamente in grado di appello nell’agosto e nel settembre 2007 e divenuti definitivi sei mesi dopo, a febbraio e marzo 2008 – veniva pertanto imposta una sovrattassa del 25% ai signori Jóhannesson e Jónsson, ed una del 10% alla società.

Al contempo, nel novembre 2004 l’amministrazione finanziaria trasmetteva gli atti all’autorità di polizia, che, a sua volta, apriva un procedimento penale per reati fiscali nei confronti dei  signori Jóhannesson e Jónsson. Tuttavia, soltanto nel dicembre 2008 – circa nove mesi dopo la conclusione con sentenza definitiva del procedimento tributario – veniva formulata l’imputazione nei confronti dei ricorrenti.

Anche il procedimento penale si concludeva in seguito, nel febbraio 2013, con una sentenza di condanna della Corte Suprema islandese, con la quale ai due ricorrenti veniva irrogata, rispettivamente, la pena detentiva di 12 e 18 mesi (pena sospesa) e una multa corrispondente a circa  Euro 360,000 e 186,000.

2. La valutazione della “connessione sostanziale e temporale” dei due procedimenti alla luce dei “criteri-guida”.

La Corte si è pronunciata solo con riferimento alle persone fisiche, avendo la società dimostrato di non avere interesse a mantenere il ricorso (cfr. l’art. 37, § 1 CEDU).

In via preliminare, la Corte ha riconosciuto che entrambi i procedimenti svoltisi nei confronti dei ricorrenti fossero riconducibili alla matière pénale, secondo la nozione autonoma elaborata dalla giurisprudenza europea e rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 4, Protocollo 7 alla CEDU. (§ 44 della sentenza in commento).

Rilevata altresì l’identità dei fatti oggetto dei due procedimenti (§§ 45-47), la Corte si è quindi concentrata nel verificare se le due risposte sanzionatorie – quella tributaria e quella penale – presentassero una “connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta”, tale da consentire di ritenere rispettato il principio del ne bis in idem.

Prendendo le mosse dai criteri indicati dalla Grande Camera nella pronuncia A. e B. c. Norvegia, la Corte ha quindi esaminato la connessione sostanziale tra i due procedimenti, rilevando innanzitutto che essi perseguivano scopi tra loro complementari (§ 51).

Inoltre, la duplicazione dei procedimenti e la conseguente possibilità di una combinazione tra le diverse sanzioni era prevedibile per i ricorrenti (§ 51).

La condanna inflitta all’esito del processo penale, infine, aveva tenuto sufficientemente in conto la sanzione già imposta nel procedimento tributario (§ 52).

La conclusione della Corte è stata tuttavia nel senso di ritenere violato l’art. 4, Protocollo 7 alla CEDU, lasciando intendere che, nonostante il positivo riscontro di alcuni tra gli indicatori forniti dalla pronuncia A. e B. c. Norvegia, si debba comunque portare a termine la verifica, esaminando tutti i criteri singolarmente.

Tale approdo della Corte si è basato in particolare su due profili.

In primo luogo, la Corte ha rilevato una duplicazione nella raccolta e nella valutazione delle prove: l’autorità di polizia aveva infatti condotto una propria indagine indipendente, pur avendo ricevuto copia dei rapporti investigativi dell’amministrazione finanziari. A giudizio della Corte, quindi, “the applicants’ conduct and their liability under the different provisions of tax and criminal law were thus examined by different authorities and courts in proceedings that were largely independent of each other” (§ 53).

In secondo luogo, la Corte ha constatato che non fosse sussistente il requisito della connessione temporale, che deve comunque essere soddisfatto affinché il test della “sufficiently close connection” possa dirsi superato positivamente (cfr. in proposito §§ 114 e 134 della sentenza A. e B. c. Norvegia).

I due procedimenti in effetti si erano svolti in parellelo soltanto per un breve periodo, di poco più di un anno, mentre il procedimento penale era proseguito per diversi anni dopo la definizione di quello tributario (§ 54). Non solo, nel suo complesso la durata dei due procedimenti – dall’inizio dell’indagine tributaria fino alla decisione della Suprema Corte nel processo penale – si era prolungata, senza alcuna colpa dei ricorrenti, per oltre nove anni (§ 50 e § 54).

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. F. Cucchiara, Ne bis in idem: la Corte EDU torna sui criteri elaborati dalla Grande Camera, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 5