ARTICOLICONTRIBUTIDalle Sezioni UniteDIRITTO PROCESSUALE PENALE

L’irrilevanza delle circostanze aggravanti ai fini dell’applicabilità dell’istituto della messa alla prova: il caso risolto dalle Sezioni Unite

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 5 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 1 settembre 2016 (ud. 31 marzo 2016), n. 32672
Presidente Canzio, Relatore Fidelbo

Le Sezioni Unite affrontano la questione di massima importanza se, ai fini della determinazione del limite edittale valido ad ammettere la richiesta di sospensione del processo penale con messa alla prova, debba tenersi conto anche delle circostanze aggravanti, ed in particolare delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale.

Risolvendo il contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, i giudici di suprema istanza affermano il principio secondo cui ai fini dell’individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell’istituto della sospensione con messa alla prova, il richiamo contenuto all’art. 168-bis cod. pen. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni vada riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle previste all’art. 63, comma terzo del codice penale.

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Pappone, L’irrilevanza delle circostanze aggravanti ai fini dell’applicabilità dell’istituto della messa alla prova: il caso risolto dalle Sezioni Unite, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 5