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La rinnovazione in appello della istruzione dibattimentale. Il dialogo serrato tra la giurisprudenza CEDU, le Sezioni Unite e la nuova riforma del processo penale

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 7-8 – ISSN 2499-846X

Corte EDU (I Sezione), sentenza 29 giugno 2017, Lorefice c. Italia
Ricorso n. 63446/13

Segnaliamo al lettore il deposito della sentenza Lorefice contro Italia, con la quale la Corte EDU ha condannato lo Stato italiano per violazione del diritto all’equo processo, sancito dall’art. 6 della Convenzione.

Si tratta, anticipiamo subito, di una condanna che discende dalla mancata rinnovazione, da parte del Giudice penale d’appello, della istruzione dibattimentale. Siffatta pronuncia si mostra di  particolare interesse, giacché interviene a pochi giorni dalla entrata in vigore della Riforma Orlando, che, fra l’altro, proprio su tale questione è intervenuta, e ne permette dunque una sia pur parziale e preliminare valutazione.

Vediamo, dunque, in breve, i fatti giudicati dalla Corte.

Nel gennaio 2009 il Tribunale di Sciacca assolveva il ricorrente per fatti che, in ipotesi d’accusa, integravano le fattispecie di estorsione, detenzione di materie esplodenti, furto tentato e favoreggiamento personale. In punto di valutazione del materiale probatorio, il Tribunale riteneva decisive le dichiarazioni incriminanti rese dai testi X e Y. Ad avviso dell’organo giudicante, esse risultavano poco credibili, non supportate da ulteriori elementi e addirittura false.

La Corte di Appello di Palermo, adita dalla Procura e dalla parte civile, con sentenza del febbraio 2012, perveniva alla conclusione opposta e condannava il ricorrente ad una pena complessiva di anni 8 di reclusione ed euro 1.600 di multa. A supporto di tale pronuncia, il Giudice d’Appello aveva posto una rivalutazione delle dichiarazioni rese dai succitati testi, giungendo a ritenere che essi fossero invece credibili e che univocamente dimostrassero la colpevolezza dell’imputato. Ciò la Corte aveva fatto senza disporre un nuovo esame di X e Y.

Da ultimo, con sentenza del marzo 2013 la Corte di Cassazione confermava la sentenza di secondo grado.

Orbene, la Corte EDU, richiamando i propri precedenti (e segnatamente Dan c. Moldova), ha chiarito che, nel caso di assoluzione in primo grado fondata solo o prevalentemente su prove dichiarative, il Giudice d’Appello, per poter riformare la sentenza, deve disporre un nuovo esame dei testi decisivi (paragrafi §§ 24, 43 e 44). Diversamente, incorre il Giudice nella violazione del diritto al giusto processo ex art. 6 §1 CEDU, per l’ipotesi specificamente prevista all’art. 6 §3 lett. d), vale a dire la violazione del diritto dell’imputato ad “esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico”. Conseguentemente, la Corte ha ravvisato la violazione nel caso di specie e condannato l’Italia.

Tale questione, per vero, era già stata affrontata a più riprese dall’interprete nazionale.

Per un verso le Sezioni Unite, con sentenza n. 27620/2016 (di cui questa Rivista aveva dato atto, ivi) avevano imposto per via pretoria ciò che la legge affidava alla mera discrezione del Giudice.

Gli ermellini erano stati chiamati, infatti, a fornire la corretta interpretazione, alla luce della Convenzione EDU, dell’art. 603 comma 3 c.p.p., norma che affida al Giudice la facoltà di disporre d’ufficio la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale sulla base di una valutazione di assoluta necessità.

Sul punto, le Sezioni Unite avevano chiarito che  “la previsione contenuta nell’art. 6, par. 3, lett. d) (…) implica che, nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice di appello non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell’affermazione della responsabilità penale dell’imputato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, a norma dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado”.

In buona sostanza, la giurisprudenza nazionale si era già perfettamente allineata alla Convenzione EDU. Il Legislatore, tuttavia, ha ritenuto di dare al suddetto principio forza di legge.

Per altro verso, infatti, la succitata riforma Orlando, approvata lo scorso 14 giugno e presto in vigore, ha inserito un nuovo comma 3-bis all’art. 603 c.p.p.. Esso prevede che “nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale”.

In buona sostanza, ove si trovi a voler riformare una sentenza di assoluzione fondata su prova testimoniale, per giungere ad una dichiarazione di colpevolezza dell’imputato il Giudice di seconde cure non ha la facoltà, bensì l’obbligo di disporre nuovo esame dei testi rilevanti.

Ecco dunque che gli approdi cui è pervenuta la Corte EDU lo scorso 29 giugno appaiono già del tutto condivisi dall’interprete e dal Legislatore nazionali. Per lo meno su tale, specifico fronte, in conclusione, non si può che muovere un plauso nei confronti delle recenti modifiche al processo penale.

Come citare il contributo in una bibliografia:
L. Roccatagliata, La rinnovazione in appello della istruzione dibattimentale. Il dialogo serrato tra la giurisprudenza CEDU, le Sezioni Unite e la nuova riforma del processo penale, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 7-8