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Sul diritto ad una morte dignitosa: la sentenza della Cassazione nel caso Riina

Cassazione Penale, Sez. I., 5 giugno 2017 (ud. 22 marzo 2017), n. 27766
Presidente Di Tomassi, Relatore Cocomello

Segnaliamo ai lettori, in considerazione della rilevanza mediatica della vicenda, la pronuncia con cui la prima sezione della Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Bologna aveva rigettato la richiesta di differimento dell’esecuzione della pena o, in subordine, di detenzione domiciliare presentata dai difensori di Salvatore Riina a causa delle sue gravi condizioni di salute.

Ad avviso dei giudici di legittimità, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna «ha omesso di considerare il complessivo stato morboso del detenuto e le sue condizioni generali di scadimento fisico»; un giudizio, questo, che non ha tenuto conto del fatto che è compito del giudice di merito verificare «se lo stato di detenzione carceraria comporti una sofferenza ed un’afflizione di tale intensità da eccedere il livello che, inevitabilmente, deriva dalla legittima esecuzione della pena».

Dal provvedimento impugnato – continua la Corte – non emerge in che modo si sia giunti a ritenere compatibile con il senso di umanità della pena «il mantenimento in carcere, in luogo della detenzione domiciliare, di un soggetto ultraottantenne affetto da duplice neoplasia renale, con una situazione neurologica altamente compromessa». Un soggetto – si legge in sentenza – «allettato con materasso antidecubito, non autonomo nell’assumere una posizione seduta, esposto, in ragione di una grave cardiopatia, ad eventi cardiovascolari infausti e non prevedibili e con riferimento al quale si deve assicurare l’esistenza di un diritto a morire dignitosamente».

Quanto, infine, alla motivazione del provvedimento circa la attualizzazione sulla pericolosità del soggetto – tale da configurare quella eccezionale esigenza che impone l’inderogabilità della esecuzione della pena – ferma restando «l’altissima pericolosità del detenuto e il suo indiscusso spessore criminale», il Tribunale non ha tuttavia chiarito «come tale pericolosità possa e debba considerarsi attuale in considerazione della sopravvenuta precarietà delle condizioni di salute e del più generale stato di decadimento fisico».

Per questi motivi, la corte ha annullato l’ordinanza rinviando per un nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

Redazione Giurisprudenza Penale

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