Prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA e garanzie difensive ex art. 360 c.p.p.: la sentenza della Corte Costituzionale
Corte Costituzionale, 15 novembre 2017 (ud. 26 settembre 2017), sentenza n. 239
Presidente Grossi, Redattore Lattanzi
Segnaliamo il deposito della sentenza n. 239 con cui la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 360 c.p.p. nella parte in cui «non prevede che le garanzie difensive previste da detta norma riguardano anche le attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA».
Art. 360 c.p.p. Accertamenti tecnici non ripetibili
1. Quando gli accertamenti previsti dall’articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.
2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 364 comma 2.
3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
4. Qualora, prima del conferimento dell’incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.
4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa.
5. Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis, se il pubblico ministero, malgrado l’espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell’ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.
La questione era stata sollevata dalla Corte d’Assise d’Appello di Roma, secondo cui la disciplina censurata, nella parte in cui non prevede il rispetto delle garanzie difensive anche per le attività di «prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA» violerebbe non solo il diritto di difesa, ma anche il «principio ispiratore del giusto processo», consacrato nell’art. 111 Cost., secondo cui la prova deve formarsi nel contraddittorio tra le parti.
Di diverso avviso la Consulta, secondo cui la distinzione tra «rilievo» (la raccolta o il prelievo dei dati pertinenti al reato) e «accertamento tecnico» (il loro studio e la loro valutazione critica) è concettualmente corretta e il solo fatto che concerna rilievi o prelevamenti di reperti «utili per la ricerca del DNA» non modifica la natura dell’atto di indagine e non ne giustifica, di per sé, la sottoposizione ad un regime complesso come quello previsto dall’art. 360 c.p.p.
Il prelievo di capelli o di peli rinvenuti in posti sotto l’aspetto probatorio significativi – si legge nella sentenza – non si differenzia dal prelevamento di altri reperti e non ci sarebbe ragione di effettuarlo con le forme previste dall’art. 360 c.p.p., come dovrebbe avvenire se si accogliesse la richiesta del giudice rimettente, diretta a rendere applicabile tale disposizione a tutte «le attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA». La Consulta non ha pertanto ritenuto condivisibile la tesi del giudice rimettente secondo cui il prelievo di tracce biologiche, per sua natura, avrebbe caratteristiche tali da farlo assimilare in ogni caso a un accertamento tecnico preventivo e da richiedere, quindi, le medesime garanzie difensive.
Ciò tuttavia non esclude – conclude la Corte con un’importante precisazione – che tale prelievo, come altre operazioni di repertazione, richieda, in casi particolari, valutazioni e scelte circa il procedimento da adottare, oltre che non comuni competenze e abilità tecniche per eseguirlo, e in questo caso, ma solo in questo, può ritenersi che quell’atto di indagine costituisca a sua volta oggetto di un accertamento tecnico, prodromico rispetto all’altro da eseguire poi sul reperto prelevato.