ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Sospensione delle pene sino a 4 anni di reclusione e affidamento “allargato”: la Cassazione ribadisce l’interpretazione restrittiva dell’art. 656 co. 5 c.p.p.

Cassazione Penale, Sez. I, 30 novembre 2017 (ud. 26 settembre 2017), n. 54128
Presidente Cortese, Relatore Bonito

Con la pronuncia in oggetto la Corte di Cassazione torna a ribadire l’interpretazione restrittiva dell’art. 656 co. 5 c.p.p. in tema di sospensione delle pene sino a 4 anni di reclusione e affidamento “allargato”.

Il Collegio non condivide – si legge nella pronuncia – il precedente di legittimità secondo il quale «in tema di esecuzione di pene brevi, in considerazione del richiamo operato dall’art. 656, comma quinto, cod. proc. pen. all’art. 47 ord. pen., ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione correlata ad una istanza di affidamento in prova ai sensi dell’art. 47, comma terzo bis, ord. pen., il limite edittale non è quello di tre anni, ma di una pena da espiare, anche residua, non superiore a 4 anni» (Cass. Sez. I, 31 maggio 2016, n. 51864).

Ponendosi in consapevole contrasto con tale decisione, i giudici di legittimità hanno affermato il seguente principio di diritto: «in tema di esecuzione di pene detentive brevi, ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione correlata ad un’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali ai sensi dell’art. 47, comma 3-bis, ord. pen., il limite edittale cui il pubblico ministero deve fare riferimento per l’emissione dell’ordine di carcerazione ex art. 656, commi 5 e 10, cod. proc. pen. è quello di tre anni, essendo rimessa al Tribunale di sorveglianza ogni valutazione circa l’istanza di affidamento in prova nel caso di pena espianda, anche residua, non superiore ad anni quattro».

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com