ARTICOLIDALLA CONSULTA

La sentenza della Corte costituzionale in tema di doppio binario sanzionatorio, alla luce della più recente giurisprudenza CEDU

Corte costituzionale, Sentenza 24 gennaio – 2 marzo 2018, n. 43
Presidente Redattore Lattanzi

Con la sentenza in epigrafe la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sulla compatibilità a Costituzione del doppio binario rituale e sanzionatorio, amministrativo e penale, previsto dal nostro ordinamento per diverse ipotesi di illecito (sul tema, la Corte di era già pronunciata con la senteza n. 102/2016, commentata in questa Rivista, ivi).

In questa occasione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Monza con ordinanza del 30 giugno 2016, riguarda l’art. 649 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell’imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell’ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dei relativi Protocolli».

Dopo aver ricostruito i più recenti approdi delle Corti europee, la Consulta ha richiamato il principio ormai consolidato della “sufficiently close connection in substance and time“, valorizzato dalla pronuncia della Grande Camera CEDU A e B c/ Norvegia, che, ove sussistente tra i due procedimenti amministrativo e penale, rende il doppio binario conforme alla Convenzione EDU e segnatamente all’art. 4 Prot. 7.

Proprio “il mutamento del significato della normativa interposta, sopravvenuto all’ordinanza di rimessione per effetto di una pronuncia della grande camera della Corte di Strasburgo che esprime il diritto vivente europeo, comporta la restituzione degli atti al giudice a quo, ai fini di una nuova valutazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale (ordinanza n. 150 del 2012). Se, infatti, il giudice a quo ritenesse che il giudizio penale è legato temporalmente e materialmente al procedimento tributario al punto da non costituire un bis in idem convenzionale, non vi sarebbe necessità ai fini del giudizio principale di introdurre nell’ordinamento, incidendo sull’art. 649 cod. proc. pen., alcuna regola che imponga di non procedere nuovamente per il medesimo fatto“.

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com