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Diritto di difesa del detenuto e illegittimità della sanzione disciplinare irrogata

in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 5 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. I, 16 aprile (ud. 21 dicembre 2017) 2018, n. 16914
Presidente Bonito, Relatore Renoldi

Con la pronuncia n. 16914 del 2018, la Prima Sezione della Suprema Corte ha affrontato il delicato, quanto poco battuto, tema del procedimento disciplinare, previsto ai sensi del combinato disposto dell’art. 39 e ss. O.P. e dell’art. 81 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

In particolar modo, la Cassazione ha esaminato il ricorso proposto da un detenuto, il quale era stato sottoposto alla sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune, per la durata di 12 giorni, a causa del suo comportamento, dato che gli veniva contestato di essersi «rifiutato di accogliere, nella sua camera di detenzione, un altro detenuto, portatore di patologia psichiatrica, costringendo la direzione dell’istituto ad allocarlo in altra stanza detentiva e, quindi, il successivo 9, allorché si era, invece, rifiutato di ritornare nella “sezione precauzionale”, ove si era liberato un posto per lui».

Il detenuto, vedendosi respingere il reclamo dapprima dal Magistrato di Sorveglianza di Frosinone e poi dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, tramite ricorso ex art. 35-bis O.P., ha sottoposto alla Suprema Corte plurime questioni inerenti alla violazione dei suoi diritti di difesa, lamentandosi, nello specifico di a) non aver ricevuto la contestazione formale dell’illecito nei 10 giorni stabiliti dall’art. 81, co. 2 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 decorrenti dal rapporto disciplinare da parte della direzione dell’istituto e alla presenza del comandante di reparto; b) di non aver potuto partecipare ad alcuna attività istruttoria, considerato, peraltro, il tempo intercorso tra il momento in cui era stato redatto il rapporto disciplinare e quello in cui si era tenuta l’udienza disciplinare – il pomeriggio dello stesso giorno; c) di essere comparso all’udienza disciplinare senza che gli fosse stata notificata la data della relativa udienza; d) di aver partecipato ad un’udienza che si sarebbe svolta nell’ufficio del comandante di reparto e alla sua presenza; e) di aver subìto l’applicazione della sanzione per un periodo di 50 giorni, oltre il limite legale di 15 giorni, dato che quest’ultima è stata irrogata a partire dalla data del rapporto disciplinare; f) di non essere stato visitato dal sanitario del carcere, prima dell’applicazione della sanzione disciplinare. Da ultimo, il detenuto ha contestato l’ordinanza impugnata in relazione alla carenza motivazionale, non avendo il Tribunale di Sorveglianza fornito una puntuale risposta delle questioni dedotte in sede di reclamo.

Secondo la Corte di Cassazione, la violazione delle modalità procedurali di cui all’art. 81 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 dà luogo ad una grave lesione dei diritti di difesa dell’accusato e, quindi, comporta l’illegittimità del provvedimento punitivo.

La disposizione citata individua, infatti, alcuni «obbligatori adempimenti da parte dell’Amministrazione penitenziaria, la cui inosservanza, incidendo sui diritti di difesa del detenuto, ridonda in termini di illegittimità della sanzione disciplinare eventualmente irrogata. Ciò vale, innanzitutto, per il caso in cui il Direttore, dopo avere ricevuto il rapporto disciplinare, abbia omesso di contestare l’addebito all’incolpato, violando gli artt. 38, co. 2, O.P. e 81 co. 2 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. Costituisce affermazione di principio di diritto, condivisa da questo Collegio, quella secondo la quale l’inosservanza della regola procedurale secondo cui l’applicazione di una sanzione disciplinare deve essere preceduta dalla contestazione della violazione, sicché la relativa omissione determina, traducendosi nella lesione di principi fondamentali di garanzia, l’illegittimità della decisione adottata» (cfr. Cass. pen., Sez. I, n. 42420 del 16 settembre 2013, Barretta, Rv. 256981; Cass. pen., Sez. I, n. 48828 del 12 novembre 2009, Mele, Rv. 245904); «decisione la quale a sua volta deve intervenire, a pena di illegittimità, nel termine perentorio di dieci giorni decorrente dalla stessa contestazione» (cfr. Cass. pen., Sez. I, n. 24180 del 19 maggio 2010, Maltese, Rv. 247987; Cass. pen., Sez. I, n. 44654 del 15 ottobre 2009, Caracciolo, Rv. 245674).

A parere della Prima Sezione, deve inoltre ritenersi illegittimo il provvedimento disciplinare, nella misura in cui, tra il momento della contestazione e quello dell’udienza disciplinare, non intercorra un ragionevole lasso di tempo, in modo da consentire all’incolpato di predisporre un’adeguata difesa, a sua volta funzionale a consentirgli, secondo la previsione dell’art. 38, co. 2 O.P., di esercitare il proprio diritto di esporre le proprie discolpe, in linea, peraltro, con l’art. 59 delle Regole penitenziarie europee, secondo cui secondo cui i detenuti accusati di una infrazione disciplinare devono avere tempo e mezzi adeguati alla preparazione della loro difesa.

In termini più generali, la Cassazione ha rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza di Roma, non ha saputo fornire una compiuta risposta in relazione alle questioni relative alla mancata contestazione formale degli addebiti da parte del Direttore di istituto, nonché con riguardo al mancato rispetto del diritto di difesa in relazione alla omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, né alla mancanza di un adeguato iato temporale tra il momento del rapporto disciplinare e quello della udienza disciplinare, tenutasi nella stessa giornata del primo.

Come citare il contributo in una bibliografia:
V. Manca, Diritto di difesa del detenuto e illegittimità della sanzione disciplinare irrogata, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 5