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Omicidio stradale: alle Sezioni Unite la legge applicabile nel caso in cui, tra condotta ed evento, entri in vigore una legge più sfavorevole

Cassazione Penale, Sez. IV, 14 maggio 2018 (ud. 5 aprile 2018), n. 21286
Presidente Fumo, Relatore Pavich

In tema di omicidio stradale, si segnala l’ordinanza con cui è stata rimessa alle Sezioni Unite una questione di diritto relativa all’individuazione della legge penale applicabile nei casi in cui, tra la condotta e l’evento, intercorra un arco temporale durante il quale entri in vigore una norma penale che sanziona il medesimo reato in termini più sfavorevoli all’imputato rispetto alla norma previgente.

Nel caso di specie, la condotta che cagionava la morte della persona offesa risaliva al 20 gennaio 2016, mentre il decesso interveniva il 28 agosto 2016: nell’arco temporale intercorrente tra tali momenti, entrava in vigore la Legge 23 marzo 2016, n. 41 (“Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”, pubblicata nella Gazz. Uff. 24 marzo 2016, n. 70) che introduceva nel nostro ordinamento il reato di cui all’art. 589-bis c.p.

Il tema attiene, pertanto, al rapporto intercorrente tra tempus commissi delicti e trattamento sanzionatorio, con riferimento al quale la giurisprudenza si richiama alla legge penale in vigore al momento di commissione, ovvero di consumazione del reato; secondo l’indirizzo prevalente, «per i reati di evento tale momento coincide con quello in cui l’evento si verifica, anche laddove ciò avvenga a distanza di tempo dal momento della condotta».

Tale approccio – si legge nell’ordinanza – presenta, tuttavia, «notevoli controindicazioni con riferimento a fattispecie del tipo di quella che forma oggetto del presente giudizio, in quanto una rigorosa adesione a tale impostazione implicherebbe che, anche in presenza di una condotta – nella specie istantanea, anziché “di durata” – posta in essere (oltretutto per colpa) sotto il vigore di una disciplina legislativa più favorevole in punto di trattamento sanzionatorio, trovi applicazione la legge penale in vigore al momento dell’evento, intervenuto a distanza di tempo, pur quando essa preveda per il reato de quo conseguenze sanzionatorie più severe rispetto a quelle precedentemente vigenti».

Un pur risalente indirizzo giurisprudenziale di legittimità – afferma il collegio – «era pervenuto a soluzioni opposte, che si ritiene di dover oggi condividere e riproporre, quanto meno in relazione a fattispecie come quella in esame»: ci si riferisce a quell’orientamento secondo cui, «nel caso di successione di leggi penali che regolano la stessa materia, la legge da applicare è quella vigente al momento dell’esecuzione dell’attività del reo e non già quella del momento in cui si é verificato l’evento che determina la consumazione del reato».

Sebbene il collegio abbia aderito al criterio della condotta, quanto meno con riferimento alle fattispecie come quella in esame (che é inquadrabile tra i reati colposi a forma libera), a fronte del contrasto di orientamenti giurisprudenziali, è stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: «se, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, debba trovare applicazione il trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta, ovvero quello vigente al momento dell’evento».

Redazione Giurisprudenza Penale

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