Caso Cappato, vuoti di tutela costituzionale: un anno al Parlamento per colmarli. Udienza rinviata al 24 settembre 2019
Come avevamo anticipato, era prevista per ieri l’udienza davanti alla Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. (istigazione o aiuto al suicidio) sollevata nel procedimento a carico di Marco Cappato nella vicenda DJ Fabo.
Ricorderanno i lettori che, lo scorso febbraio, la Corte di Assise di Milano ha ritenuto di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. nella parte in cui:
- incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o rafforzamento del proposito di suicidio, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13 comma 1 e 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea Diritti dell’Uomo;
- prevede che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul processo deliberativo dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25 comma 2 e 27 comma 3 della Costituzione.
Dopo aver aggiornato a questa mattina la camera di consiglio prevista per ieri, la Corte Costituzionale ha rilevato che l’attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti.
Per consentire in primo luogo al Parlamento di intervenire con un’appropriata disciplina, la Corte ha così deciso di rinviare la trattazione della questione di costituzionalità dell’articolo 580 codice penale all’udienza del 24 settembre 2019.