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Aiuto al suicidio: la Consulta al bivio, tra istanze costituzionali di autoresponsabilità e persistenti incrostazioni “paternalistiche”

in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 1-bis – ISSN 2499-846X

L’Autore intende analizzare le riserve di costituzionalità afferenti alla fattispecie di aiuto al suicidio, sollevate dall’ordinanza di rimessione della Corte d’Assise di Milano, relativa al noto “caso Cappato”.

In medias res, appare indubitabile come l’assunto, ancora di stringente attualità nelle pronunce della giurisprudenza di legittimità, in base al quale il suicidio debba considerarsi un atto moralmente riprovevole, come tale avversato dalla “stragrande maggioranza dei consociati”, prefiguri anacronistici strascichi di un “diritto penale ancella della morale”, imperniato sulla preminenza di interessi superindividuali, in luogo di una compiuta affermazione delle libere opzioni autodeterminative.

Dalle presenti osservazioni, promana un indiscutibile vulnus al principio personalistico, consacrato ex art. 2 Cost., nel punto in cui si pervenga all’incriminazione di contegni di mera agevolazione materiale al suicidio, che in alcun modo abbiano alterato il tragitto psichico prefigurato dal soggetto passivo, ponendosi in chiave eminentemente strumentale rispetto ad una deliberazione intrisa di crismi di autoresponsabilità. Nel medesimo humus concettuale, deve certamente riconoscersi l’importanza rivestita dal progressivo ampliamento delle maglie del “diritto a morire”, registratosi tanto nell’ambito delle più recenti decisioni della Corte EDU, quanto ad opera del legislatore nostrano, con riguardo alla L. n. 219/2017.

Risulta, di conseguenza, impellente un mutamento prospettico nella considerazione delle ipotesi di agevolazione del proposito suicidario che non vadano ad intaccare una libera e consapevole opzione autodeterminativa, non potendo altresì sottacersi la rilevazione inerente alla sostanziale liceità del suicidio nel nostro ordinamento, difatti non considerato punibile neppure a livello di tentativo.

Sarebbe stato, pertanto, auspicabile che la Consulta, dinanzi a tale bivio, si fosse orientata nella direzione del pieno riconoscimento delle istanze costituzionali di autoresponsabilità, richiedente l’accoglimento dell’ordinanza di rimessione e la consequenziale declaratoria di incostituzionalità della fattispecie di aiuto al suicidio, certamente da prediligere rispetto ad un restringimento della sua ampiezza mediante una sentenza interpretativa di rigetto o, ancor meno  preferibilmente, ad una permanenza sulla via lastricata di persistenti incrostazioni “paternalistiche”, magari celandosi sotto l’usbergo dell’“horror vacui”.

Come citare il contributo in una bibliografia:
P. Guercia, Aiuto al suicidio: la Consulta al bivio, tra istanze costituzionali di autoresponsabilità e persistenti incrostazioni “paternalistiche”, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 1-bis