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Dal perimetro della cella a quello del cuore: l’affettività in carcere

in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 2-bis – ISSN 2499-846X

Recita una poesia di Alda Merini: “Ovunque tu sia / ovunque tu, immeritatamente / mi guardi / ovunque tu stabilisca / io abbia una casa / fosse pure una prigione grigia / io so che da qualsiasi pietra / tu puoi far scaturire un fiore / nel perimetro della mia mente”.

L’amore e l’amicizia costituiscono la linfa vitale di cui ogni essere umano ha bisogno per sopravvivere, lo rendono parte integrante del mondo, lo uniscono a un altro individuo in un connubio magico, unico e coinvolgente. Le possibilità di coltivare sentimenti e di intrattenere relazioni costituiscono l’unica strada concessa all’uomo per condurre un’esistenza appagante e per potersi migliorare quotidianamente: dare qualcosa all’altro, perdersi nell’altro. Senza questi elementi, ognuno condurrebbe un’esistenza scialba e priva di qualsiasi stimolo, una “non-vita”: il personale universo affettivo è qualcosa di irrinunciabile.

In psicologia, il termine “affettività” designa il complesso di fatti e fenomeni emotivi (tra cui appunto i sentimenti, le emozioni, le passioni) che caratterizzano le tendenze e le reazioni psichiche dell’individuo. Essa è alla base della comunicazione umana e il suo sviluppo può condurre a una situazione di benessere, mentre la sua carenza porta quasi inevitabilmente al disadattamento sociale e all’alienazione mentale.

Questi concetti, dato il loro intrinseco valore e interesse, non possono rimanere confinati al solo ambito psicologico, ma investono anche le normative statali e sovranazionali. Le parole “affettività”, “amore”, “amicizia” compaiono raramente nel linguaggio delle carte costituzionali, dei trattati internazionali, delle leggi. Il diritto si occupa tuttavia della sfera affettiva delle persone, sublimandola di frequente in disposizioni che ne riconoscono la fondamentale importanza. Non sono mancati tuttavia numerosi casi in cui il diritto è stato distorto in un’opera di “anestesia dei sentimenti”: ambiti in cui il legislatore, anziché favorire questi fenomeni, li ha, consapevolmente o inconsciamente, ingabbiati: participio non impiegato a caso, dal momento che è nella dimensione carceraria che più spesso si sono verificate violazioni dell’intimità individuale. Invero, questa situazione si scontra con solenni principi normativi. Vale la pena di ricordare, innanzitutto, quanto previsto negli articoli 13, c. 4, e 27, c. 3, Cost.

Il primo, ricorda come sia punita ogni violenza fisica o morale sui soggetti sottoposti a qualsiasi tipo di restrizione personale della libertà (e, come si vedrà, la privazione affettiva può configurarsi come una vera e propria forma di tortura). Il secondo, proclama che le pene non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, e che le stesse devono altresì tendere alla rieducazione del condannato: la tutela degli affetti diventa a tal fine imprescindibile. Non vanno dimenticati poi il generale riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2), il dovere per la Repubblica di rimuovere gli ostacoli di carattere sociale che impediscano il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 c. 2), e i vari principi a tutela del matrimonio, della filiazione e della salute (artt. 29-32).

Come citare il contributo in una bibliografia:
A. Zaffanella, Dal perimetro della cella a quello del cuore: l’affettività in carcere, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 2-bis