ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALERiti alternativi

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo)

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 19 aprile 2019 la Legge 12 aprile 2019 n. 33 relativa alla «Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo».

Come avevamo anticipato, l’articolo 1 della Legge modifica l’articolo 438 c.p.p. prevedendo che: non è ammesso il giudizio abbreviato per delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo (nuovo comma 1-bis); in caso di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato, in quanto il fatto per il quale si procede è punito con l’ergastolo (in base al comma 1-bis), l’imputato può riproporre la richiesta fino a che non siano formulate le conclusioni nel corso dell’udienza preliminare (nuova formulazione del comma 6); in caso di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato dichiarata in udienza preliminare (in base al comma 1-bis), il giudice all’esito del dibattimento applica, se ritiene che il fatto accertato non è punibile con l’ergastolo, la riduzione di pena connessa al negato rito speciale (nuovo comma 6-ter).

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 12 aprile 2019 n. 33, le nuove disposizioni si applicano ai fatti commessi successivamente al 20 aprile 2019 (data di entrata in vigore del provvedimento).

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com