ARTICOLIDIRITTO PENALETesi di laurea

Responsabilità ex crimine degli enti e delitti colposi in violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro. Profili critici e prospettive. (Tesi di laurea)

Prof. relatore: Guglielmo Giordanengo

Prof. correlatore: Elena Fregonara

Ateneo: Università degli Studi del Piemonte Orientale

Anno accademico: 2017-2018

L’introduzione, all’interno dell’ordinamento del nostro Paese, della disciplina sulla responsabilità delle persone giuridiche e degli enti ad opera del d.lgs. 231/2001, ha segnato l’affrancamento dal dogma giuridico dell’irresponsabilità delle società, ritenuta insensibile al rimprovero penale e all’applicazione della pena; in Italia, il brocardo aveva trovato ulteriore sostegno nell’art. 27 della Costituzione, che sancisce il principio della personalità della responsabilità penale e afferma la funzione rieducativa della pena.

La novità legislativa ha subito acceso il dibattito fra i commentatori, che sin dalle prime applicazioni del Decreto non hanno mancato di evidenziare i profili critici della disciplina: il punto più controverso è da individuarsi senza dubbio nella qualificazione attribuita alla responsabilità introdotta dal decreto, prudenzialmente definita come «amministrativa», derivante da reato, in quanto la disciplina presenterebbe, secondo i più, una natura sostanzialmente penale, anche in relazione alla notevole capacità afflittiva delle sanzioni in essa previste.

Particolarmente problematica è sembrata anche la previsione dell’art. 25-septies, introdotto con un ritardo di sei anni, soltanto nel 2007, che introduce all’interno del catalogo dei reati in grado di impegnare la responsabilità dell’ente i delitti di omicidio e lesioni colpose commessi in violazione delle norme sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le fattispecie colpose sembrano difficilmente conciliabili con i criteri di imputazione delineati dal Decreto e in particolare con la nozione di “interesse”, inteso come tensione finalistica alla realizzazione di un obiettivo tramite la commissione del reato.

A fronte del silenzio del legislatore, il compito di risolvere la criticità è stato interamente lasciato alla giurisprudenza, che ha unanimemente ribadito la compatibilità del criterio oggettivo d’imputazione dell’interesse/vantaggio con i delitti colposi, al fine di evitare l’abrogazione cui sarebbe andata incontro altrimenti la novità legislativa introdotta nel 2007. Tuttavia, pur concordando sulla necessità di riferire tali criteri di imputazione alla condotta e di configurare il nesso di imputazione in termini di risparmio di spesa (o ottimizzazione dei tempi produttivi), sole ricostruzioni proposte non sono univoche circa la preminenza da accordare all’uno o all’altro criterio, finendo così per generare ulteriori incertezze.

Inoltre, il richiamo alla disciplina sulla salute e sicurezza sul lavoro impone necessariamente un coordinamento con il T.U.S.L., che peraltro reca all’art. 30 una disposizione specifica con riguardo al contenuto necessario dei modelli organizzativi, cui il decreto 231 attribuisce un’importante funzione esimente, nella specifica materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: anche il confronto fra le due discipline non ha mancato di sollevare alcune perplessità.

È in questo contesto che si colloca la sempre più avvertita esigenza di configurare un autonomo paradigma penalistico cucito sulle particolari fattezze dei soggetti metaindividuali: ciò che è emerso dall’analisi approfondita della disciplina è che il paradigma italiano risulta di difficile lettura perché costituisce il risultato di un’ibridazione, in quanto presenta elementi riconducibili sia a una responsabilità per fatto proprio sia alla teoria dell’immedesimazione organica.

In questo senso, si osserva come il riconoscimento di forma una responsabilità “per fatto proprio” dell’ente, oltre a risolvere alcuni problemi interpretativi, potrebbe rappresentare una soluzione anche per la questione  dell’imputazione delle fattispecie colpose di cui all’art. 25-septies, in quanto essa potrebbe consentire una lettura differenziata dei principi costituzionali rilevanti in materia (e in particolare del principio di colpevolezza).

Inoltre, l’idea di fondare l’autonoma “riprovevolezza di impresa” su una sua carente organizzazione volta a prevenire la realizzazione dei reati al suo interno, slegandola così dalla colpevolezza della persona fisica sembra porsi in termini decisamente più coerenti anche con la natura cautelare del modello di organizzazione previsto quale elemento della “prova liberatoria” che l’ente è tenuto a fornire al fine di evitare la responsabilità per il reato-presupposto: in questo senso, i delitti colposi potrebbero rappresentare il campo di applicazione d’elezione della disciplina della responsabilità degli enti e delle società.