Alle Sezioni Unite una questione sull’impugnazione, da parte del pm, dell’ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame abbia dichiarato l’incompetenza per territorio del primo giudice e abbia annullato l’ordinanza cautelare
Cassazione Penale, Sez. VI, Ordinanza, 15 novembre 2019 (ud. 30 ottobre 2019), n. 46495
Presidente Fidelbo, Relatore Aprile
Segnaliamo l’ordinanza con cui è stata rimessa alle Sezioni Unite una questione di diritto relativa all’interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento in materia di misure cautelari con il quale il tribunale del riesame abbia dichiarato l’incompetenza per territorio del primo giudice e, nel pronunciarsi sulla applicazione degli artt. 27 e 291, comma 2, cod. proc. pen., sia giunto ad annullare la ordinanza genetica della misura per l’assenza dei presupposti per la sua adozione di cui all’art. 292 dello stesso codice di rito.
Questa, in particolare, la questione rimessa alle Sezioni Unite: «se e a quali condizioni sia impugnabile da parte del pubblico ministero l’ordinanza con la quale il tribunale del riesame abbia dichiarato l’incompetenza per territorio del giudice per le indagini preliminari che ha disposto la misura cautelare impugnata e, esclusa la ricorrenza dei presupposti per il mantenimento temporaneo della efficacia della medesima misura per ragioni di urgenza, abbia altresì annullato la relativa ordinanza applicativa di cui all’art. 292 cod. proc. pen.».