Sezioni Unite: la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni, per il sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, si riferisce esclusivamente alle riunioni in luogo pubblico
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 18 novembre 2019 (ud. 28 marzo 2019), n. 46595
Presidente Carcano, Relatore Rocchi
Come avevamo anticipato, con ordinanza n. 2124/2019, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione diritto: «se, ed in quali limiti, la partecipazione del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ad una manifestazione sportiva tenuta in luogo aperto al pubblico risulti fatto punibile, in riferimento al reato di violazione delle prescrizioni imposte al sorvegliato speciale di cui agli artt. 8 e 75 Cod. Ant».
Con sentenza n. 46595/2019, depositata il 18 novembre 2019, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni, che deve essere in ogni caso dettata in sede di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 8 comma 4 d. lgs. 159/2011, si riferisce esclusivamente alle riunioni in luogo pubblico».