ARTICOLIDalle Sezioni UniteDIRITTO PENALE

Associazioni di tipo mafioso, articolazioni periferiche e esteriorizzazione della capacità di intimidazione: le Sezioni Unite restituiscono gli atti alla prima sezione per una nuova valutazione

Cassazione Penale, Sezioni Unite, provvedimento di restituzione ex art. 172 disp. att. c.p.p., 17 luglio 2019
Presidente Carcano

Come avevamo anticipato, con ordinanza n. 15768 del 2019, la prima sezione penale aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto in tema di associazioni di tipo mafioso: «se sia configurabile il reato di cui all’art. 416 -bis cod. pen. con riguardo a una articolazione periferica (cd. “locale”) di un sodalizio mafioso, radicata in un’area territoriale diversa da quella di operatività dell’organizzazione “madre”, anche in difetto della esteriorizzazione, nel differente territorio di insediamento, della forza intimidatrice e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà, qualora emerga la derivazione e il collegamento della nuova struttura territoriale con l’organizzazione e i rituali del sodalizio di riferimento».

Con provvedimento del 17 luglio 2019, il Presidente Aggiunto Carcano, ai sensi dell’art. 172 disp. att. c.p.p. (secondo il quale «nel caso previsto dall’articolo 618 del codice, il presidente della corte di cassazione può restituire alla sezione il ricorso qualora siano stati assegnati alle sezione unite altri ricorsi sulla medesima questione o il contrasto giurisprudenziale risulti superato»), ha restituito gli atti alla prima sezione per una nuova valutazione circa la effettiva sussistenza del contrasto.

Ad avviso del Presidente, «il prisma rappresentato dai variegati arresti sul tema può sostanzialmente ricondursi ad unità là dove si considera il presupposto ermeneutico comune che, anche nel caso della delocalizzazione, richiede, per poter riconoscere la natura mafiosa dell’articolazione territoriale, una capacità intimidatoria effettiva ed obiettivamente riscontrabile».

Rimane in ogni caso ferma – si precisa nel provvedimento – la «piena autonomia del collegio cui sarà devoluto l’esame di reiterare la rimessione dello stesso alle Sezioni Unite sulla base di nuove considerazioni».

Redazione Giurisprudenza Penale

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