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In tema di associazione per delinquere operante nel settore del gioco d’azzardo e delle scommesse: un’interessante ordinanza del GIP di Catania

Tribunale di Catania, Giudice per le Indagini Preliminari, Ordinanza, 17 novembre 2018
Giudice dott.ssa Maria Ivana Cardillo

Segnaliamo l’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania con cui sono stati affermati i seguenti principi di diritto:

– costituisce un sistema illecito che integra l’associazione di cui all’art. 416 c.p. quello basato sulla strutturata e qualificata organizzazione finalizzata all’uso di artifizi e raggiri consistiti, da un lato, nel progettare ed utilizzare siti con estensione “.com”, c.d. gambling on line, collegati a società estere, non autorizzati all’esercizio della raccolta delle scommesse e diffusi – attraverso master e agenti – anche all’interno di agenzie che, parallelamente, utilizzano siti legittimamente autorizzati alla raccolta delle scommesse, i cd. siti “.it”, sì da rendere più difficile la individuazione dei siti illeciti, stante la sovrapponibilità del sistema illecito a quello lecito e, dall’altro lato, nel consentire l’organizzazione del gioco e delle scommesse “da banco” per ingenti importi accettando, cioè, direttamente, la conclusione del relativo rapporto contrattuale con la raccolta della posta giocata dal cliente (o la sua promessa) ed il pagamento della eventuale relativa vincita in elusione della normativa di settore, di quella fiscale e di quella anti-riciclaggio;

– poiché l’aggravante prevista dall’art. 416 bis c.p., comma 6, di natura oggettiva, è configurabile nei confronti dell’associato (e del concorrente esterno) che abbia commesso il delitto che ha generato i proventi oggetto, da parte sua, di successivo reimpiego, deve escludersi che, in questo caso, l’associato possa autonomamente rispondere anche del delitto di reimpiego, non consentendolo la clausola personale di esclusione della responsabilità contenuta nel reato disciplinato dall’art. 648 bis c.p., e avente valenza generale; la lettera dell’art. 416 bis c.p., comma 6, osta, infine, a che l’associato possa essere chiamato a rispondere ad alcun titolo del post-fatto di autoriciclaggio.

Redazione Giurisprudenza Penale

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