ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEImpugnazioni

Annullamento con rinvio di ordinanza che aveva disposto o confermato una misura coercitiva ex art. 309 c. 9 c.p.p.: alle Sezioni Unite una questione sulla decorrenza del termine di 10 giorni ex art. 311 c. 5-bis c.p.p.

Cassazione Penale, Sez. VI, 30 gennaio 2020 (ud. 16 gennaio 2020), n. 4125
Presidente Villoni, Relatore Bassi

In tema di misure cautelari, segnaliamo l’ordinanza con cui è stata rimessa alle Sezioni Unite una questione in merito all’interpretazione dell’espressione “dalla ricezione degli atti” contenuta nel comma 5-bis dell’art. 311 cod. proc. pen. e, quindi, sul’esatta individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di dieci giorni entro il quale il Tribunale deve assumere la decisione, a pena di inefficacia della misura cautelare, in caso di annullamento con rinvio di un’ordinanza che abbia disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

L’espressione “dalla ricezione degli atti” – si legge nell’ordinanza – si presta invero ad una duplice alternativa interpretativa, dovendosi chiarire: a) se il termine perentorio di dieci giorni decorra dalla data in cui gli atti sono pervenuti presso la cancelleria centrale del Tribunale ovvero presso la cancelleria della Sezione specializzata per il riesame; b) se il medesimo termine decorra dalla ricezione della sentenza di annullamento della Cassazione con l’allegato fascicolo ovvero dalla ricezione degli atti nuovamente richiesti al pubblico ministero da parte del Presidente del Tribunale.

Questa, in particolare, la questione rimessa alle Sezioni Unite:«se, in tema di misure cautelari personali, nel caso di giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura coercitiva ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il termine di “dieci giorni dalla ricezione degli atti” previsto dall’art. 311, comma 5-bis, stesso codice entro il quale il giudice del rinvio ha l’obbligo di decidere a pena di inefficacia della misura, decorre dalla data in cui il fascicolo relativo al ricorso per cassazione, comprendente la sentenza rescindente e gli atti allegati, perviene alla cancelleria generale del tribunale competente o alla cancelleria della sezione del tribunale competente per il riesame ovvero dalla data in cui il tribunale riceve “nuovamente” gli atti dall’autorità procedente richiesti ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen.»

Redazione Giurisprudenza Penale

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