Resistenza a pubblico ufficiale e particolare tenuità del fatto a seguito del “decreto sicurezza bis”: sollevata questione di legittimità costituzionale
Tribunale di Torino, Sez. I, Ordinanza, 5 febbraio 2020
Giudice dott. A. Natale
In tema di resistenza a pubblico ufficiale e particolare tenuità del fatto, segnaliamo l’ordinanza con cui il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 131 bis, comma 2, ultimo periodo, c.p. per contrasto con l’art. 3, comma 1, Cost, con l’art. 3 in relazione all’art. 27, comma 3, Cost. e con l’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 49, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella parte in cui dispone che «l‘offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità (…) nei casi di cui agli articoli (…), 337 e (…), quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni».
Ricordiamo che la disposizione censurata – nella parte in cui prevede la preclusione all’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p. al delitto di resistenza a pubblico ufficiale – è stata introdotta dall’art. 16, comma 1, lett. b), del d.l. n. 53 del 2019 (cd. decreto sicurezza bis), così come modificato in sede di conversione, avvenuta con legge n. 77 del 2019.
Sul tema abbiamo già pubblicato la lettera inviata dal Presidente Mattarella ai Presidenti di Senato, Camera e Consiglio dei Ministri in sede di promulgazione della legge di conversione, nella quale ci si sofferma anche sulla previsione di inapplicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto alle ipotesi di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale “quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni”.