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Resistenza a pubblico ufficiale e particolare tenuità del fatto: depositata la sentenza della Corte Costituzionale (30/2021)

Corte Costituzionale, sentenza n. 30 del 2021
Presidente Coraggio, Relatore Petitti

Come avevamo anticipato, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 5 febbraio 2020, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 131 bis, comma 2, ultimo periodo, c.p. per contrasto con l’art. 3, comma 1, Cost, con l’art. 3 in relazione all’art. 27, comma 3, Cost. e con l’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 49, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella parte in cui dispone che «l‘offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità (…) nei casi di cui agli articoli (…), 337 e (…), quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni».

Analoga questione era stata sollevata dal Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, con ordinanza del 16 giugno 2020.

Con la sentenza numero 30 del 2021, la Corte Costituzionale – dopo aver riunito ricordato come, per giurisprudenza costante, «le cause di non punibilità costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, sicché la loro estensione comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono da un lato la norma generale e dall’altro la norma derogatoria, giudizio che appartiene primariamente al legislatore» – ha osservato come «la scelta legislativa di escludere dal campo di applicazione dell’esimente di tenuità il reato di resistenza a pubblico ufficiale non è manifestamente irragionevole, poiché viceversa corrisponde all’individuazione discrezionale di un bene giuridico complesso, ritenuto meritevole di speciale protezione».

L’esclusione del titolo di reato di cui all’art. 337 cod. pen. dalla sfera applicativa dell’esimente di tenuità – prosegue la Consulta – «corrisponde quindi, secondo un apprezzamento discrezionale non manifestamente irragionevole, alla peculiare complessità del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, peraltro rimarcata anche dalle sezioni unite della Corte di cassazione, laddove hanno osservato che il normale funzionamento della pubblica amministrazione tutelato dall’art. 337 cod. pen. va inteso «in senso ampio», poiché include anche «la sicurezza e la libertà di determinazione» delle persone fisiche che esercitano le pubbliche funzioni (sentenza 22 febbraio-24 settembre 2018, n. 40981)».

In presenza di un fatto-reato intrinsecamente offensivo di un bene giuridico di tale complessità – si legge nella sentenza – «l’opzione legislativa di escludere la valutazione giudiziale di particolare tenuità dell’offesa – oltre che non manifestamente irragionevole – non è neppure contrastante con i principi di proporzionalità e finalismo rieducativo della pena, considerato altresì che i criteri di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., richiamati dall’art. 131-bis, primo comma, cod. pen., seppure non rilevano agli effetti dell’applicazione della causa di non punibilità, mantengono tuttavia la loro ordinaria funzione di dosimetria sanzionatoria, unitamente a quelli di cui al secondo comma del medesimo art. 133».

In conclusione, la Corte Costituzionale ha dichiarato:

1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, secondo comma, del codice penale, come modificato dall’art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2019, n. 77, sollevata dal Tribunale ordinario di Torino, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, secondo comma, cod. pen., come modificato dall’art. 16, comma 1, lettera b), del d.l. n. 53 del 2019, come convertito, sollevate dal Tribunale ordinario di Torino, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., con l’ordinanza indicata in epigrafe;

3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, lettera b), del d.l. n. 53 del 2019, come convertito, sollevate dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, e 77, secondo comma, Cost., con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Redazione Giurisprudenza Penale

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