ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEMisure cautelari

Per l’adozione del sequestro conservativo è solo sufficiente che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 316 c.p.p.

Cass. pen., Sez. V, Sent. 10 aprile 2020 (Ud. 15 novembre 2019), n. 11945
Presidente Palla, Relatore Miccoli

Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di cassazione si è pronunciata sui presupposti per l’applicazione della misura del sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p., giungendo, come subito si vedrà, a conclusioni non dissimili dall’ordinanza – riferita a tutt’altra vicenda – della Corte di appello di Reggio Calabria del 18 dicembre 2019, già pubblicata in questa Rivista, ivi.

Come è noto, la misura può essere adottata in presenza di un preciso periculum in mora, vale a dire “se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato (…)” (comma 1), oppure “se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato (…)” (comma 2).

Anzitutto, la Corte ha delineato le nozioni di mancanza e di dispersione, chiarendo che «può farsi riferimento alla “mancanza” di garanzie quando sussista la certezza dell’attuale insufficienza del patrimonio del debitore a far fronte interamente all’obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato. Può parlarsi invece di “dispersione” delle garanzie quando l’atteggiamento assunto dal debitore sia tale da far ipotizzare l’eventualità di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia. è evidente, allora, che in questo caso si debba fare riferimento al comportamento del debitore idoneo a non assicurare l’adempimento dell’obbligazione» (para 2.1).

il Supremo Collegio ha poi ricordato che «secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, le due suindicate ipotesi possono rilevare autonomamente (come espresso, con la formula disgiunta, dalla lettera del primo comma dell’art. 316 cod. proc. pen.), sicché “per l’adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore” (Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118 …)» (para 2.1).

Sulla scorta di queste premesse, la Corte ha ritenuto di aderire a quest’ultimo autorevole orientamento, ulteriormente chiarendo che «il periculum in mora è dato dal pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, che è insito nella insufficienza del patrimonio dell’obbligato, valutata in relazione all’entità delle pretese risarcitorie, sicché non occorre che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento ad opera del debitore» (para 2.3).

Insomma, conclude la Corte «punto cruciale nell’individuazione del periculum in mora è (…) il credito nei confronti dell’imputato: pertanto, per l’adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore» (para 2.3).

Redazione Giurisprudenza Penale

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