ARTICOLIDIRITTO PENALE

Sulla consumazione dell’induzione indebita quale fattispecie a duplice schema

Cassazione Penale, Sez. VI, 10 luglio 2020 (ud. 20 febbraio 2020), n. 20707
Presidente Fidelbo, Relatore Giordano

In tema di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), segnaliamo la pronuncia con cui la Cassazione ha fatto applicazione dei principi, elaborati in materia di corruzione, secondo i quali, «in caso di commissione del reato mediante promessa il delitto può ritenersi consumato al momento della promessa (cfr. Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583) e che successive pressioni ovvero incontri preparatori in vista dell’adempimento, a meno che non sopraggiunga una novazione ovvero una sostanziale modifica della promessa, ovvero la dazione, non incidono sul perfezionamento del reato e sulla individuazione del momento di consumazione».

Sulla individuazione del momento di perfezionamento e consumazione del reato – si legge nel provvedimento – «non incide la natura bilaterale ovvero la struttura, a concorso necessario, del reato di corruzione e, difatti, analoghe affermazioni la giurisprudenza di questa Corte registra in relazione al delitto di concussione di cui all’art. 317 cod. pen.. Anche con riguardo a tale fattispecie la giurisprudenza di legittimità afferma che il reato di cui all’art. 317 cod. pen. costituisce una fattispecie a duplice schema, nel senso che si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell’attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, sicché, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell’ultimo, venendo così a perdere di autonomia l’atto anteriore della promessa e concretizzandosi l’attività illecita con l’effettiva dazione, secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo».

Deve pertanto affermarsi – conclude la Corte – «che il reato di induzione indebita di cui all’art. 319 quater cod. pen., nel duplice schema attraverso il quale di realizza la condotta costitutiva, si perfeziona alternativamente con la promessa e/o con la dazione indebita per effetto della condotta induttiva e che, anche solo con la promessa il delitto si è consumato».

Redazione Giurisprudenza Penale

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