ARTICOLIDIRITTO PENALEResponsabilità degli enti

Infortuni sul lavoro, culpa in vigilando e conoscenza (o conoscibilità), da parte del datore di lavoro, di “prassi incaute”

[a cura di Guido Stampanoni Bassi]

Cassazione Penale, Sez. IV, 21 dicembre 2020 (ud. 2 dicembre 2020) n. 36778
Presidente Piccialli, Relatore Pavich

In tema di reati colposi commessi con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, segnaliamo la sentenza con cui la quarta sezione penale della Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema della conoscenza, o conoscibilità, da parte del datore di lavoro di prassi elusive delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza diffuse all’interno del singolo stabilimento.

Nel farlo, i giudici di legittimità hanno aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui «non può essere ascritta al datore di lavoro la responsabilità di un evento lesivo o letale per culpa in vigilando qualora non venga raggiunta la certezza della conoscenza o della conoscibilità, da parte sua, di prassi incaute, neppure sul piano inferenziale (ossia sulla base di una finalizzazione di tali prassi a una maggiore produttività), dalle quali sia scaturito l’evento» (in tal senso, si veda Sez. 4, n. 20833 del 15/05/2019).

In altro recente arresto – prosegue la pronuncia – la giurisprudenza ha chiarito che «in tema di infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non é ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell’esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza» (si veda Sez. 4, n. 32057 del 16/04/2019).

Nel caso di specie – conclude la Corte – «neppure é stata argomentata nella sentenza impugnata la prova dell’esistenza di una prassi in tal senso; ma, quand’anche tale prova fosse emersa in giudizio, sarebbe stato comunque necessario accertare ulteriormente – quanto meno in via logica, e non certo sulla sola base dell’astratta posizione di garanzia – che il datore di lavoro fosse, o dovesse necessariamente essere, a conoscenza della prassi incauta»

Redazione Giurisprudenza Penale

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