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Condotta omissiva, evento-disastro, effetti dannosi: questioni di diritto penale intertemporale del disastro ambientale a cavallo tra la vecchia e la nuova fattispecie delittuosa

in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 1 – ISSN 2499-846X

Tribunale di Potenza, Giudice per le indagini preliminari, ordinanza, 15 aprile 2019
Giudice dott.ssa Iura

Con ordinanza del 15 aprile 2019, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Potenza ha ordinato l’esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un Dirigente di una multinazionale italiana operante nel settore dell’Oil & Gas il quale, dal 23 settembre 2014 al 31 gennaio 2017, ha ricoperto la carica di Datore di Lavoro (ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008) e di Gestore dello stabilimento (ai sensi del D.Lgs. n. 334/1999) di uno dei più importanti siti produttivi della filiera petrolifera, rigettando, invece, la richiesta di misura per il precedente Dirigente, che ha ricoperto la medesima carica di Datore di Lavoro e Gestore dello stabilimento dal 4 ottobre 2011 al 22 settembre 2014, e per l’Operation Manager che, nel periodo compreso tra febbraio 2011 e luglio 2013, ha ricoperto, tra l’altro, la funzione di coordinamento delle attività di manutenzione dell’impianto industriale.

Più precisamente, secondo la ricostruzione offerta dalla Procura della Repubblica, il primo Datore di Lavoro e l’Operation Manager erano ben a conoscenza dello stato di usura dei quattro serbatoi di stoccaggio petrolifero atteso che, sotto la loro gestione, si erano verificati due eventi di oil-spill: rispettivamente, nell’ottobre del 2012, con una fuoriuscita di greggio dal serbatoio A, a causa dell’esistenza di due fori passanti sul fondo dello stesso, e nel marzo del 2013, con fuoriuscita di acqua e greggio dal serbatoio C, a causa dell’esistenza di un foro passante sul fondo dello stesso che penetrava all’interno per ben 20 cm., oltre a conoscere, in seguito ad un’ispezione condotta nel 2008, il perdurante stato di corrosione per il 70% del rivestimento interno del serbatoio D e per il 50% del serbatoio B, a quel momento non ancora ripristinati. Ciò nonostante, non solo omettevano di comunicare gli eventi potenzialmente inquinanti agli Enti di controllo, violando il disposto dell’art. 242, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006, ma omettevano, altresì, di effettuare l’ispezione quinquennale nei serbatoi, prescritta dal Comitato Tecnico Regionale (CTR), che espleta funzioni di vigilanza sulle installazioni a “rischio di incidente rilevante”, oltre ad installare il doppiofondo sul serbatoio D e sul serbatoio B; condotte omissive, quest’ultime, proseguite scientemente anche dal Datore di Lavoro subentrante fino alla scoperta della presenza di idrocarburi presso il depuratore consortile dell’area industriale il 23 gennaio 2017, ritardando, peraltro, la comunicazione di evento potenzialmente contaminante alle Autorità competente, ai sensi dell’art. 242, co. 1, e 300, co. 2, del D.Lgs. n. 152/2006.

Secondo l’impostazione accusatoria, il disastro ambientale sarebbe conseguenza non di un singolo evento istantaneo ma di perdite dovute ad uno stillicidio di greggio iniziato nel 2012, provocato dal difetto di contenimento di tutti e quattro i predetti serbatoi, tutti interessati da fenomeni di corrosione del fondo, noti, persino studiati, e ignorati dai vertici aziendali per non compromettere l’efficienza e la redditività dell’attività industriale, nonostante la gravità delle possibili conseguenze, accertate soltanto l’1 Febbraio 2017, e consistenti: (a) nella grave compromissione della qualità delle acque superficiali risultate contaminate per la presenza di Ferro e Manganese in concentrazioni superiori alle CSC; (b) nella grave compromissione della qualità delle acque sotterranee all’interno e all’esterno dello stabilimento per la presenza di Nichel, Manganese, Ferro e Triclorometano in concentrazioni superiori alle CSC; (c) nella grave compromissione della matrice suolo e sottosuolo all’interno dello stabilimento per la presenza di inquinanti sopra soglia di legge. Il tutto omettendo di effettuare le dovute ispezioni oltre a recepire le prescrizioni regionali di adozione del doppio fondo del serbatoio contenente il greggio da cui è stata accertata la perdita che ha causato lo sversamento di prodotto contaminando le aree circostanti.

Come citare il contributo in una bibliografia:
E. Napoletano, Condotta omissiva, evento-disastro, effetti dannosi: questioni di diritto penale intertemporale del disastro ambientale a cavallo tra la vecchia e la nuova fattispecie delittuosa, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 1