La nozione di disponibilità in capo al reo per la confisca di valore nei reati tributari.
[a cura di Lorenzo Roccatagliata]
Cass. pen., Sez. III, Sent. 14 aprile 2021 (ud. 17 marzo 2021), n. 13833
Presidente Ramacci, Relatore Semeraro
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione terza, si è pronunciata in tema di confisca del prezzo o del profitto dei reati tributari, ex art. 12 bis, D. lgs. n. 74/2000.
La Corte si è in particolare soffermata sul requisito della “disponibilità” in capo al reo delle somme di denaro o dei beni che possono essere appresi a titolo di confisca per equivalente.
Il Collegio ha chiarito che esso “non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà”.
Alla luce di ciò, il Collegio, dando seguito al consolidato orientamento della Corte, ha ritenuto che “la titolarità di una delega ad operare incondizionatamente su un conto corrente bancario intestato ad altri configura l’ipotesi di disponibilità richiesta dall’art. 12-bis d. lgs. 74/2000 ai fini dell’ammissibilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente”.