ARTICOLIDIRITTO PENALE

La Cassazione sulla identità del soggetto indotto in errore e del soggetto che subisce il danno nel reato di truffa.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Cass. pen., Sez. V, Sent. 11 ottobre 2021 (ud. 4 maggio 2021), n. 36887
Presidente Vessichelli, Relatore De Gregorio

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione quinta, si è pronunciata in tema di truffa, con particolare riferimento alla identità del soggetto indotto in errore e del soggetto che subisce il danno.

La Corte ha affermato che “ai fini della configurabilità del delitto di truffa, è necessaria la identità soggettiva tra il soggetto che, indotto in errore dall’autore del reato, compie l’atto di disposizione patrimoniale e il soggetto passivo del danno”.

Il Collegio ha argomentato tale posizione come segue. “L’opzione che qui si condivide ha preso le distanze dal diverso orientamento, che ritiene il delitto di truffa configurabile anche quando il soggetto passivo del raggiro è diverso dal soggetto passivo del danno ed in difetto di contatti diretti tra il truffatore e il truffato, sempre che sussista un nesso di causalità tra i raggiri o artifizi posti in essere per indurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimoniale patito dal truffato. L’indirizzo ermeneutico citato da ultimo comporta come conseguenza diretta, seppure non esplicitata, che l’atto di disposizione patrimoniale, dal quale deriva il pregiudizio economico per il soggetto passivo, sia realizzato dal terzo, mentre autorevole e condivisibile insegnamento (…) ha individuato un elemento necessario al delitto di truffa nella cooperazione artificiosa della vittima che, indotta in errore dall’inganno ordito dall’autore del reato, compie l’atto di disposizione patrimoniale”.

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com