ARTICOLI

La violazione del divieto di porre domande suggestive non comporta le sanzioni della inutilizzabilità o nullità della prova, ma rileva sul piano della genuinità della dichiarazione.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Cass. pen., Sez. II, Sent. 20 gennaio 2021 (ud. 10 dicembre 2020), n. 2388
Presidente Rago, Relatore De Santis

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione seconda, ha ribadito importanti principi in tema di utilizzabilità della prova dichiarativa, con specifico riguardo al divieto di porre domande suggestive ex art. 499 c.p.p.

Segnatamente, il Supremo Collegio ha rilevato che “il divieto di porre domande suggestive di cui all’art. 499 c.p.p. non si applica alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalla persona informata sui fatti, in quanto la norma riguarda il dibattimento e non le indagini preliminari”.

In secondo luogo, la Corte ha chiarito che “la violazione del divieto di porre domande suggestive non dà luogo né alla sanzione di inutilizzabilità prevista dall’art. 191 c.p.p., né a quella di nullità, atteso che l’inosservanza delle disposizioni fissate dagli artt. 498, comma primo, e 499 c.p.p. non determina l’assunzione di prove in violazione dei divieti di legge ovvero la inosservanza di alcuna delle previsioni dettate dall’art. 178 c.p.p. e rileva soltanto sul piano della valutazione della genuinità della prova, che può risultare compromessa esclusivamente se la modalità incriminata inficia l’intera dichiarazione e non semplicemente la singola risposta fornita, ben potendo il giudizio di piena attendibilità del teste essere fondato sulle risposte alle altre domande”.

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com