È configurabile l’aggravante della minorata difesa in caso di truffa online.
[a cura di Lorenzo Roccatagliata]
Cass. pen., Sez. II, Sent. 31 marzo 2021 (ud. 14 gennaio 2021), n. 12427
Presidente Cervadoro, Relatore Tutinelli
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione seconda, è tornata a pronunciarsi sulla applicabilità della aggravante della minorata difesa (art. 61, n. 5, c.p.) in caso di truffa online.
In tema, la Corte ha ricordato anzitutto che “secondo il costante orientamento di questa corte integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell’art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all’acquirente dopo il pagamento del prezzo e posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto”.
In secondo luogo, il Collegio ha ritenuto che “sussiste l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti “on-line”. Infatti, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente, determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identità e, come avvenuto nel caso si specie, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta”.
Si richiamano sul punto le precedenti Cass., Sez. II, n. 1085/21, Cass., Sez. II, n. 43705/16.