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La Cassazione sulla qualifica di persona estranea al reato per l’insensibilità al sequestro e alla confisca del profitto di reato.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Cass. pen., Sez. V, Sent. 21 giugno 2021 (ud. 14 maggio 2021), n. 24248
Presidente Guardiano, Relatore Riccardi

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione quinta, si è pronunciata in tema di sequestro finalizzato alla confisca del profitto del reato presso terzi, vale a dire soggetti distinti dall’autore del fatto.

In una vicenda nella quale era, fra l’altro, contestato il reato di truffa ai danni dello stato, il giudice cautelare aveva disposto il sequestro ai fini della confisca ex art. 640 quater c.p. nei confronti della società in cui era inquadrato il presunto autore del fatto.

La Corte ha annullato il provvedimento di sequestro, ritenendo che l’ente non potesse in alcun modo considerarsi coinvolto nel reato, tenuto anche conto che, pur in presenza di un reato presupposto, ad esso non era contestato alcun illecito amministrativo ex d. lgs. n. 231/2001, con ciò dovendosi ritenere sussistente la qualifica di “persona estranea al reato” che esclude la confisca, e prima ancora il sequestro.

Il Collegio ha colto l’occasione per rammentare i consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità sui rapporti tra sequestro e confisca, da un lato, e i soggetti terzi, dall’altro.

Anzitutto, la Corte ha ricordato che “terzo è la persona estranea al reato, ovvero la persona che non solo non abbia partecipato alla commissione del reato, ma che da esso non abbia ricavato vantaggi e utilità (…); soltanto colui che versi in tale situazione oggettiva e soggettiva può vedere riconosciuta la intangibilità della sua posizione giuridica soggettiva e l’insensibilità di essa agli effetti del provvedimento di confisca”.

Inoltre, “al requisito oggettivo, integrato dalla non derivazione di un vantaggio dall’altrui attività criminosa, deve aggiungersi la connotazione soggettiva della buona fede del terzo, intesa come ‘non conoscibilità, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato’”.

Infine, ha ribadito il Collegio che “è onere del terzo che voglia far valere un diritto acquisito sul bene, allegare gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di appartenenza del bene e della sua buona fede, dalle quali dipende l’operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca dello Stato”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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