ARTICOLIDIRITTO PENALEResponsabilità degli enti

Responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001: sulla non operatività del divieto di cui all’art. 39 (conflitto di interessi tra legale rappresentante indagato o imputato e società) nel caso di cessione fraudolenta di azienda (art. 33)

[a cura di Guido Stampanoni Bassi]

Cassazione Penale, Sez. V, 5 luglio 2021 (ud. 27 aprile 2021), n. 25492
Presidente De Gregorio, Relatore De Marzo

Segnaliamo, in tema di responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001, la pronuncia con cui la quinta sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla non operatività del divieto di cui all’art. 39 (conflitto di interessi tra legale rappresentante indagato o imputato e società) nel caso di cessione fraudolenta di azienda (art. 33) nella cui attività sia stato commesso uno dei reati di cui al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

L’estinzione dell’illecito previsto dal D. Lgs. 231/2001 – si legge nella sentenza – “consegue all’estinzione fisiologica e non fraudolenta dell’ente, giacché solo nel primo caso ricorre un caso assimilabile alla morte dell’imputato“, tant’è che “nel caso di cessazione dell’attività con finalità elusiva, l’art. 33 D. Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità solidale del cessionario dell’azienda, individuando quest’ultimo non come responsabile dell’illecito – che resta il cedente, ove ancora esistente come soggetto giuridico – ma solo come solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria“.

Ne deriva – conclude la Corte – che “l’art. 39 D. Lgs. 231/2001, nel prevedere che il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non possa provvedere alla nomina del difensore dell’ente, si riferisce esclusivamente all’ente responsabile del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio e non anche all’ente cessionario che, per quanto detto sopra, non è un soggetto responsabile del fatto costituente reato“.

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com