Produzione di materiale pedopornografico ad uso privato con il consenso del minore ultraquattordicenne
in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 1 – ISSN 2499-846X
Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 28 ottobre 2021, informazione provvisoria n. 18
Presidente Cassano, Relatore Sarno
Come già segnalato, l’ordinanza del 1° luglio 2021 (ud. 21 aprile 2021), n. 25334 aveva rimesso alle Sezioni Unite la questione «se il reato di cui all’art. 600-ter, comma 1, n. 1, cod. pen. risulti escluso nell’ipotesi in cui il materiale pedo-pornografico sia prodotto, ad esclusivo uso privato delle persone coinvolte, con il consenso di persona minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, in relazione ad atti sessuali compiuti nel contesto di una relazione affettiva con persona minorenne che abbia la capacità di prestare un valido consenso agli atti sessuali, ovvero con persona maggiorenne».
Tramite la lettura dei vari passaggi dell’ordinanza di rimessione il contributo si pone l’obiettivo di analizzare le ragioni alla base del contrasto col precedente delle Sezioni Unite n. 51815 del 15 novembre 2018 alla luce della informazione provvisoria n. 18/21 con la quale la Suprema Corte ha stabilito il seguente principio: «Nel rispetto della volontà individuale del minore con specifico riguardo alla sfera di autonomia sessuale, il valido consenso che lo stesso può esprimere agli atti sessuali con persona minorenne o maggiorenne, ai sensi dell’art. 609 quater cod. pen., si estende alle relative riprese, sicché è da escludere, in tali ipotesi, la configurazione del reato di produzione di materiale pornografico, sempre che le immagini o i video realizzati siano frutto di una libera scelta e siano destinati all’uso esclusivo dei partecipi all’atto».
Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Giannoccoli, Produzione di materiale pedopornografico ad uso privato con il consenso del minore ultraquattordicenne, in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 1