CONTRIBUTIDIRITTO PENALE

La Cassazione sull’affidamento in prova sul territorio UE

in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 6 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. I, 15 aprile 2022 (ud. 18 marzo 2022), n. 14799
Presidente Mogini, Relatore Binenti

La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità di una decisione resa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha negato la richiesta del condannato di accedere alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali da svolgersi sul territorio di altro Stato membro della Comunità Europea.

Gli Ermellini, con la sentenza in commento, hanno accolto le doglianze proposte con ricorso dalla difesa e riaffermato l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale può avere luogo in altro Stato dell’Unione Europea che abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38; l’affidamento, difatti, è assimilabile ad una “sanzione sostitutiva” ai sensi dell’art. 2, lett. e) di tale decreto, quale sanzione che “impone obblighi ed impartisce prescrizioni“, compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere.

1. Il caso

Il caso ha riguardato un cittadino italiano residente da molti anni in Belgio, il quale, trasferitosi per ragioni di opportunità lavorative, non era a conoscenza dell’esistenza di alcune sentenze di condanna emesse dalle Autorità Giudiziarie italiane.

A distanza di diversi anni dagli episodi di reato oggetto di condanna, il condannato aveva intrapreso un viaggio in Romania ed era stato trattenuto nell’aeroporto di Bucarest e immediatamente sottoposto ad arresto in esecuzione di mandato di arresto europeo (MAE) e “provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di condannato in stato di libertà con contestuale ordine di esecuzione” emessi dalle Autorità Giudiziarie italiane.

A seguito dell’estradizione su territorio italiano, l’arrestato veniva sottoposto a detenzione presso l’istituto carcerario di Busto Arsizio, in espiazione pena.

Ritenendo sussistenti i presupposti per la concessione della misura alternativa alla detenzione, la difesa aveva avanzato istanza provvisoria di affidamento in prova al servizio sociale, chiedendo che la stessa potesse svolgersi presso il luogo di residenza belga, nel quale risultava da anni inserito socialmente e lavorativamente.

A sostegno della richiesta, la difesa aveva evidenziato il grave pregiudizio derivante dalla perdurante lontananza dal Belgio, Stato in cui il condannato risiedeva da anni, unitamente alla propria famiglia, e svolgeva attività imprenditoriale e, pertanto, costituente il proprio centro di interessi affettivi e lavorativi.

Il Magistrato di Sorveglianza di Varese aveva disposto la scarcerazione del condannato, ammettendolo provvisoriamente alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale da eseguirsi sul territorio italiano, anziché su quello belga, come richiesto in via principale dalla difesa.

Il provvedimento provvisorio veniva quindi confermato dal Tribunale di Sorveglianza di Milano.

2. Le motivazioni del diniego

L’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano respingeva la richiesta ed evidenziava la sussistenza dell’onere – nel caso in esame non evaso – dell’interessato di presentare documentazione che giustificasse la possibilità di eseguire la misura a mezzo di intese e protocolli esistenti tra i rispettivi servizi di esecuzione penale degli Stati membri coinvolti e che, in generale, lo stesso si facesse carico di assumere tutte le iniziative (amministrative) necessarie a garantirne in concreto l’esecuzione.

Nell’impianto motivazionale a sostegno del diniego, il Tribunale evidenziava, inoltre, che mancando disposizioni legislative o regolamentari attuative del D.Lgs. n. 38/2016 e non risultando istituiti degli “uffici ad hoc” in grado di rendere effettive le prescrizioni in esso contenute – tra queste quelle di verificare il rispetto delle condizioni imposte all’affidato – il predetto decreto sarebbe destinato a restare inefficace, così privandolo di qualsiasi concreta cogenza e, di fatto, smentendone l’applicazione effettiva.

3. Il ricorso e le norme violate

Il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione, ritenendo che, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, l’unico dominus onerato di avviare le attività funzionali all’esecuzione della pena fosse proprio il Procuratore Generale, cui compete non solo l’attivazione dei canali istituzionali con gli enti e organi, a loro volta, funzionalmente competenti per l’esecuzione nello stato comunitario di riferimento, ma anche lo svolgimento di tutte le incombenze burocratiche e amministrative conseguenti. In particolare, il P.G. ha il dovere di avviare la peculiare attività istruttoria volta a coinvolgere gli enti funzionalmente preposti dello Stato estero ed a monitorare il rispetto delle prescrizioni – anche tramite l’UEPE – coordinandosi con essi.

Gli argomenti offerti dal Tribunale, a sostengo della mancata concessione del beneficio, si sostanziavano, in sintesi, nella mancanza di “uffici ad hoc” che potessero esercitare attività di controllo nel corso della misura nello stato straniero, escludendo dallo svolgimento di tali attività, l’iniziativa dell’Ufficio esecuzione penale esterna.

Si trattava di una lettura – quella del Tribunale di Sorveglianza – che evidentemente “ridisegna” il ruolo del condannato, attribuendogli una funzione che va ben oltre le attribuzioni previste dalla legge, onerandolo di una probatio diabolica che vanifica le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 38/2016, impedendo “a monte” la possibilità di espletare la misura alternativa alla detenzione su un territorio comunitario diverso da quello della Repubblica italiana.

Tale normativa, come noto, disciplina il trasferimento e la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale della pena e delle sanzioni sostitutive e favorisce il reinserimento e la riabilitazione sociale del condannato nel rispetto del diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione Europea ed è volta ad estendere, tra gli Stati dell’Unione, il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie relative all’esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale.

Le prospettazioni difensive avanzate nel ricorso, sul solco della giurisprudenza evolutiva del giudice di legittimità, erano volte a riconoscere e valorizzare il ruolo ed i compiti dell’UEPE – da attuarsi anche per il tramite degli uffici consolari – al fine di rendere compatibile l’attuazione dell’esecuzione all’estero (soprattutto sul territorio dell’Unione Europea) delle misure alternative.

4. La decisione della Corte

La Cassazione con la sentenza in esame ha riaffermato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ormai consolidato, secondo cui l’esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale può avere luogo in altro Stato dell’Unione europea che abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008 sopra citata.

La Corte, oltre a ribadire la natura di sanzione sostitutiva (ai sensi dell’art. 2, lett. e) del citato decreto) ha riconosciuto ancora una volta, la possibilità che l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) possa, nella fase istruttoria, compiere in maniera adeguata gli accertamenti funzionali alle determinazioni del Tribunale di Sorveglianza anche nella ipotesi che la misura alternativa alla detenzione venga eseguita in altro Stato dell’Unione Europea.

In questa prospettiva è stata posta in evidenza la necessità, nella fase istruttoria – e pertanto delle verifiche in fatto, sempre indispensabili ai fini dell’individuazione dei presupposti per l’accoglimento della richiesta – di un particolare comportamento collaborativo dell’interessato.

Tale comportamento collaborativo può tradursi in un onere informativo caratterizzato da particolare diligenza, che, tuttavia, non comprende delle condizioni, in sede di esecuzione, dei controlli e delle relative competenze.

Su tali presupposti, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, nel caso in specie, l’ordinanza impugnata fosse illegittima e che il Tribunale di Sorveglianza avesse omesso di attenersi alle linee direttive di cui sopra, fondando il diniego dell’esecuzione in Belgio della misura alternativa su considerazioni in ordine alla mancata documentazione da parte dell’interessato di intese e protocolli, nonché su altre affermazioni circa l’esistenza o meno di idonee strutture all’estero.

La Cassazione ha così disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio, per nuovo giudizio dinanzi il Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Come citare il contributo in una bibliografia:
A. Di Marco, La Cassazione sull’affidamento in prova sul territorio UE, in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 6