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Turbata libertà degli incanti e rilevanza della condotta di «induzione all’autoesclusione» quale mezzo fraudolento

Cassazione Penale, Sez. VI, 27 maggio 2022 (ud. 9 febbraio 2022), n. 20930
Presidente Petruzzellis, Relatore D’Arcangelo

Segnaliamo, in tema di turbata libertà degli incanti, la pronuncia con cui la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha ritenuto che la condotta di «induzione all’autoesclusione» possa essere correttamente inquadrata all’interno della fattispecie di cui all’art 353 c.p., in quanto «il ricorso a “mezzi fraudolenti” consiste in qualsiasi artificio, inganno o mendacio, proveniente dagli organi addetti ai pubblici incanti o preposti a una qualsiasi fase dell’iter formativo del procedimento concorsuale che sia idoneo ad alterare il regolare funzionamento della gara».

La Corte di Appello – si legge nella sentenza – «richiamando un consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ha correttamente rilevato che l’evento naturalistico del reato di turbata libertà degli incanti può essere costituito oltre che dall’impedimento della gara, anche dal suo turbamento e che questa situazione può verificarsi quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto influito sulla regolare procedura della gara medesima, essendo del tutto irrilevante che si produca un’effettiva alterazione dei risultati di essa».

L’evento del reato di turbata libertà degli incanti è, infatti, «integrato, oltre che dall’impedimento della gara o dall’allontanamento degli offerenti, anche dal mero turbamento, consistente in una alterazione del regolare svolgimento, a condizione che tale condotta sia idonea a ledere i beni giuridici protetti dalla norma, che si identificano con l’interesse pubblico alla libera concorrenza ed alla maggiorazione delle offerte».

Redazione Giurisprudenza Penale

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