CONTRIBUTIDiritto Penitenziario

Qualche puntualizzazione sugli obblighi istruttori e motivazionali del Tribunale di Sorveglianza in materia di misure alternative

in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 6 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. I, dep. 10 gennaio 2022 (ud. 21 ottobre 2021), n. 203
Presidente Iasillo, Relatore Galati

L’intervento della Corte di cassazione in commento è utile per fare il punto su alcuni aspetti relativi al procedimento di sorveglianza, rispetto ai quali la giurisprudenza di merito (nel caso specifico milanese) appare spesso restia ad assestarsi su posizioni conformi alla ratio legis e alla effettività della propria funzione giurisdizionale, accontentandosi sovente di valutazioni superficiali fondate su elementi deboli.

I punti oggetto della pronuncia sono essenzialmente tre: i doveri del Tribunale rispetto all’istruttoria in ordine alla osservazione scientifica della personalità; lo standard di valutazione rispetto alla prognosi di utilità della misura dell’”avvio del percorso di rivisitazione critica”; la valutazione di pericolosità sociale e l’oggetto della collaborazione impossibile. Nulla di nuovo, dal punto di vista delle questioni in diritto, ma la necessità di puntualizzare i tre aspetti in questione è sintomatica di quanto la magistratura di sorveglianza sia poco incline a metabolizzarli.

Il primo punto riguarda un vero e proprio diritto del detenuto, ovvero quello di essere sottoposto alla osservazione scientifica della personalità e di vedere elaborato un programma di trattamento ai sensi degli artt. 13 OP e 29 reg. penit., addirittura (e questo tema meriterebbe un ampio commento rispetto alla ineffettività del termine) entro sei mesi dall’inizio dell’esecuzione della pena.

Se è ormai sconfortante prassi dell’amministrazione quella di attendere la prima richiesta di un beneficio da parte del detenuto per adempiere a tale obbligo, si assiste talvolta ad una inerzia protratta anche rispetto a richieste della magistratura di sorveglianza.

Che cosa debba accadere in questo caso è tuttavia tema sul quale la Cassazione aveva da tempo espresso un chiaro orientamento, secondo cui “grava sul tribunale di sorveglianza chiamato a decidere su istanza di affidamento in prova al servizio sociale l’onere di chiedere e acquisire di ufficio la relazione sull’osservazione del condannato condotta in istituto, se del caso anche mediante rinvio dell’udienza, non potendo la sua mancanza agli atti ricadere negativamente sull’interessato” (Cass. Sez. I, 2 marzo 2010, n. 10290, conforme la più recente Cass. Sez. I, 11 aprile 2019, n. 26301; né certo può affermarsi che il Tribunale di Sorveglianza – anche in questo caso di Milano – non debba richiedere la relazione sulla base di una asserita necessità di decidere allo stato degli atti nel caso di reclamo contro diniego di permesso premio, come chiarito di recente da Cass. Sez. I, 22 giugno 2020, n. 21336). D’altronde, il disposto dell’art. 678 co. 2 c.p.p. è chiaro nel prevedere che tale documento debba essere obbligatoriamente acquisito.

Tale affermazione di principio soffre, secondo un precedente richiamato dalla decisione in esame, una eccezione, nel caso in cui “detta acquisizione risulti superflua in quanto l’osservazione non riguardi un lasso di tempo consistente e il corredo di risultanze documentali in atti sia già di tale evidenza dimostrativa nell’attestare l’inidoneità della misura richiesta per l’accertata pericolosità del condannato, da non richiedere ulteriori approfondimenti” (Cass. Sez. I, 30 novembre 2015, n. 8319). Ma tale ipotesi deve essere considerata eccezionale. Nell’ordinario, si deve richiamare quanto segue: “(…) non solo l’art. 666 c.p.p., comma 5, richiamato dall’art. 678 c.p.p., comma 1, prevede in via generale che il giudice ‘può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno’ e che ‘se occorre’ assume le prove di cui ha bisogno, ma lo stesso art. 678 c.p.p., comma 2 prescrive che, quando procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice ‘acquisisce la relativa documentazione’, escludendo dunque qualsiasi discrezionalità in relazione a tale adempimento, e ‘si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento’. Le carenze probatorie vanno dunque riempite ad opera del Tribunale e la sola assenza, in atti, della relazione sulla osservazione del detenuto non può mai essere posta a fondamento del rigetto della domanda di misura alternativa; se del caso, il Tribunale può rinviare l’udienza, non potendo la mancanza di detta relazione ricadere negativamente sull’interessato” (Cass. Sez. I, 8 luglio 2014, n. 6885; conformi Cass. Sez. I, 2 marzo 2010, n. 10290, e  Cass. Sez. I, 20 dicembre 2017, n.16908).

Con riguardo alla seconda questione prospettata, la Cassazione si limita a richiamare un principio solidamente affermato in sede di legittimità, secondo cui “in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato” (Cass. Sez. I, 30 ottobre 2019, n. 1410, conforme Cass. Sez. I, 3 dicembre 2013, n. 773). Non residuano dunque più spazi per provvedimenti che esigano una piena revisione critica già portata a termine, mentre, rispetto alle decisioni che – talvolta senza dirlo esplicitamente – pretendono una ammissione dei fatti in esecuzione, non si può che ricordare quanto la giurisprudenza è stata costretta a ribadire rispetto al fatto che occorre solamente accettazione della decisione e disponibilità a confronto con operatori sui fatti di cui alla sentenza (“Ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre invece valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l’evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale”: così Cass. Sez. I, 11 giugno 2013, n. 33287, conf. Cass. Sez. I, 8 febbraio 2019, n. 10586).

Pare il caso di ricordare l’affermazione chiara della Suprema Corte, che dovrebbe davvero precedere ogni relazione di sintesi, secondo cui “anche al condannato, non soltanto all’imputato spetta il diritto a non essere costretto a confessare gli addebiti” (Cass. Sez. I, 27 giugno 2013, n. 33302; Cass. Sez. I, 30 aprile 1993, n. 1907; Cass. Sez. I, 15 novembre 2000, n. 819; Cass. Sez. I, 20 dicembre 2000, n. 12416). Questo è l’ovvia conseguenza del fatto che ogni sentenza passata in giudicato è sempre suscettibile di revisione e che il numero degli errori giudiziari non rende tale previsione superflua.

Infine, una inspiegabile presa di posizione del provvedimento impugnato in relazione alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 4 bis OP ha dato occasione alla Corte di precisare i confini della collaborazione impossibile, implicitamente affrontando anche la questione del giudicato in ordine all’accertamento già compiuto ex artt. 4 bis e 58 ter OP.

In particolare, quanto all’oggetto della collaborazione, la Corte richiama i propri precedenti affermando che “in tema di concessione di benefici penitenziari a condannati per delitti ostativi di prima fascia, ai sensi dell’art. 4-bis Ord. Pen., comma 1, l’accertamento dell’impossibilità  (o dell’inesigibilità) di un’utile collaborazione con la giustizia è circoscritto – stante il tenore letterale del comma 1-bis di detto articolo – alle sole circostanze e situazioni di fatto riferibili alle contestazioni mosse al condannato nei processi conclusisi con le sentenze di condanna per cui è in esecuzione la pena, senza poter essere dilatato fino a ricomprendervi gli ulteriori contenuti informativi che consentono la repressione o la prevenzione di condotte criminose diverse, inerendo tale requisito alla diversa figura della collaborazione effettiva con la giustizia, di cui all’art. 58-ter Ord. Pen., comma 1, che sola consente il superamento delle soglie minime di espiazione di pena necessario per l’accesso ai diversi benefici penitenziari. (Fattispecie relativa a condanna per un efferato omicidio commesso da un esponente mafioso di spicco in espiazione di pena per detto delitto e per associazione di stampo mafioso, con riferimento alla quale la Corte ha ritenuto immune da censure l’ordinanza che aveva accertato l’impossibilità di un’utile collaborazione con la giustizia per aver la sentenza compiutamente ricostruito il movente, le modalità, i nomi degli esecutori e le ragioni dell’omicidio, per cui non appariva residuare alcun ulteriore spazio collaborativo)” (Cass. Sez. I, 19 febbraio 2020, n. 14159; conforme Cass. Sez. I, 29 ottobre 2019, n. 51891, Cass. Sez. I, 24 settembre 2020, n. 31017).

Si ribadisce nella sostanza che la cosiddetta collaborazione inesigibile presuppone una valutazione circoscritta ai fatti già giudicati, non potendo viceversa estendersi ad ulteriori fatti eventualmente solo ipotizzabili e riconducibili solo ad una collaborazione totale e non certo esecutiva, la cui non percorribilità presuppone invece confini ben precisi e di conseguenza una valutazione non basata sull’arbitrio.

In sostanza, la decisione in commento interviene con alcune opportune puntualizzazioni, che riportano lo sguardo ai principi sopra riepilogati. Per volerli riassumere: un percorso di apertura ai benefici penitenziari presuppone l’avvio di una revisione critica dei fatti oggetto della condanna, non certo il suo completamento, mentre non possono venire in considerazione fatti diversi, anche ai fini del superamento dell’ostatività nel caso di accertamento della collaborazione inesigibile, e tale percorso deve essere osservato e inserito nella relazione di sintesi, atto la cui elaborazione è dovuta da parte dell’amministrazione e la cui acquisizione è obbligatoria da parte della magistratura di sorveglianza.

A questi principi non possono sottrarsi i giudici di sorveglianza, la cui valutazione è strettamente vincolata a questi criteri e non può in nessun caso superare i passaggi obbligati che soli garantiscono una valutazione non superficiale.

Come citare il contributo in una bibliografia:
V. Alberta, Qualche puntualizzazione sugli obblighi istruttori e motivazionali del Tribunale di Sorveglianza in materia di misure alternative, in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 6