CONTRIBUTIDIRITTO PROCESSUALE PENALEIndagini e processo

La documentazione audiovisiva delle sommarie informazioni: una prima lettura della Riforma Cartabia

in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 11 – ISSN 2499-846X

Le nuove norme sulla documentazione degli atti d’indagine (artt. 17 c. 1 lett. c), e); 18 c. 1 lett. b), e) e 20 c. 1 lett. a) del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150) si innestano nel più ampio e rinnovato sistema di documentazione degli atti processuali, risultante dalle proposte di emendamento della Commissione Lattanzi all’originario disegno di legge Bonafede.

In questa cornice, le modifiche relative alle indagini avrebbe dovuto segnare il passaggio da un modello di “lettura mediata” dell’atto investigativo (il verbale cartaceo) ad uno più aperto, penetrante e intellegibile (la sua registrazione). L’art. 1 c. 8 lett. b) della legge delega n. 134/2021, infatti, demandava al Governo di “prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l’audioregistrazione dell’assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione”.

Una innovazione portatrice di effetti virtuosi non solo per la genuinità della (futura) prova dichiarativa. Si pensi, d’altro canto, a quanto risulta potenzialmente determinante, per l’indagato-imputato e per il suo difensore, l’esame delle sommarie informazioni nella loro forma originale e integrale: determinante per la valutazione sull’attendibilità dei dichiaranti; determinante rispetto alla prognosi dibattimentale e quindi per la scelta del rito. Determinante, infine, anche per le valutazioni cui è chiamato d’ora in avanti lo stesso giudice dell’udienza preliminare, a mente del rinnovato art. 425 c. 3 c.p.p., che impone la “ragionevole previsione di condanna” come nuovo parametro per l’emissione del decreto che dispone il giudizio.

La scelta di procedere a registrazione integrale della sommaria informazione, insomma, costituiva una previsione di grande impatto, in grado di rendere finalmente trasparente l’atto di indagine, di restituire il narrato dell’informatore (categoria che ricomprende, come noto, sia la vittima che il testimone in senso stretto), di cogliere le eventuali “sollecitazioni” investigative attraverso cui questa narrazione si compie. In una parola: di rendere comprensibile al giudice e alle parti, nella futura partita giudiziaria, il reale valore del contributo dichiarativo, senza il filtro della verbalizzazione, che è per sua natura manipolativa: la verbalizzazione appiana (o appiattisce), trascura, corregge, sintetizza, altera, risente della mano e della forma mentis del verbalizzante, anche quando egli sia nella più perfetta buona fede e dunque al netto dei casi di pressioni o abusi che pure – come insegna la prassi giudiziaria – esistono.

Chiunque abbia dimestichezza con gli atti giudiziari è d’altronde abituato a leggere dichiarazioni di informatori condite di espressioni, vocaboli e stilemi certamente riferibili più al bagaglio culturale del verbalizzante che a quello del narratore. In questo orizzonte, le scelte “al ribasso” del Legislatore delegato finiscono però per deludere quanti auspicavano un intervento radicale.

Come citare il contributo in una bibliografia:
T. Politi, La documentazione audiovisiva delle sommarie informazioni: una prima lettura della Riforma Cartabia, in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 11