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Procacciamento di notizie con modalità insistenti, violenza privata e «diritto all’inchiesta»: la sentenza della Cassazione nel caso Pelazza (Le Iene) / Soncini

Cassazione Penale, Sez. V, 31 agosto 2023 (ud. 12 aprile 2023), n. 36407
Presidente Pezzullo, Relatore Bifulco

Segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la Corte di cassazione si è pronunciata sulla configurabilità del reato di violenza privata nel caso di procacciamento di notizie con modalità insistenti da parte dell’intervistatore nei confronti dell’intervistato.

Secondo i giudici di legittimità, «sussiste l’elemento oggettivo della violenza privata nell’esercizio di una reiterata, insistente e oppressiva pressione esercitata sulla persona dell’intervistata per il tramite dell’imposizione di domande, di riprese video e di posture fisiche, cui la persona offesa tentava invano di sottrarsi». Tale condotta, infatti, «costringendo la vittima a un “pati” (ovverosia a tollerare od omettere una condotta determinata), può certo ricondursi a quella peculiare forma di violenza privata indicata dalla giurisprudenza quale violenza “impropria”, vale a dire un tipo di coartazione dell’altrui libertà che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali».

Quanto alla scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca – si legge nella decisione – questa «rileva solo in relazione ai reati commessi con la pubblicazione della notizia e non anche rispetto ad eventuali reati compiuti al fine di procacciarsi la notizia, come affermato in un caso nel quale è stata esclusa la configurabilità della scriminante per il giornalista che, utilizzando false generalità, si era introdotto in una struttura medica per acquisire notizie per la realizzazione di un servizio televisivo».

Ad avviso dei giudici, «l’orientamento secondo cui in tema di esercizio del diritto di cronaca, la scriminante di cui all’art. 51 c.p. è configurabile anche in relazione al delitto di ricettazione commesso al fine di procacciarsi la notizia non è convincente, dal momento che il criterio finalistico non ha un reale significato selettivo, al più potendosi in astratto prospettare il parametro della «strumentalità necessaria», operante, prima ancora che sul piano soggettivo, sul piano oggettivo, tra il fatto commesso e l’accesso all’informazione». Del resto – si precisa – «non sono comparabili l’interesse all’acquisizione della notizia e valori diversi da quelli della tutela della reputazione, giacché a ritenere altrimenti, anche il furto o la rapina ovvero persino reati che siano diretti alla lesione dell’integrità fisica altrui potrebbero essere scriminati».

In conclusione, la Corte ha osservato come «il carattere di mera eventualità dell’acquisizione di una notizia e, soprattutto, la centralità della libertà di autodeterminazione della persona impongono di escludere in radice qualunque favorevole bilanciamento in favore di chi coarti la seconda, perseguendo un obiettivo informativo».

Il giornalista – si legge nella sentenza – «avrebbe ben potuto limitarsi a dare l’unica notizia possibile: ossia che l’interessata, richiesta di fornire una propria versione dei fatti, si era rifiutata. Pensare che la ricerca delle notizie possa spingersi sino al sacrificio della libertà personale di qualunque potenziale fonte significa supporre un potere inquisitorio persino superiore a quello del quale la pubblica autorità è dotata nel caso di commissione di reati».

Redazione Giurisprudenza Penale

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