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Allontanamento degli offerenti da una gara con violenza o minaccia: alle Sezioni Unite due questioni sul concorso tra estorsione e turbata libertà degli incanti e sulla perdita di chance

Cassazione Penale, Sez. VI, 12 ottobre 2023 (ud. 11 luglio 2023), n. 41379
Presidente Calvanese, Relatore Pacilli

In tema di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui sono stati rimessi alle Sezioni Unite i seguenti quesiti di diritto:

«1. se sia configurabile, oltre al reato di cui all’art. 353 cod. pen., anche quello di estorsione nella condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani gli offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private;

2. se nella nozione di danno patrimoniale di cui all’art. 629 cod. pen. rientri anche la perdita dell’aspettativa di conseguire un vantaggio economico».

I ricorsi – si legge nell’ordinanza – «devono essere rimessi alle Sezioni unite penali di questa Corte, stante la ravvisata necessità di definire due questioni: l’una, concernente la configurabilità, oltre al reato di cui all’art. 353 cod. pen., del reato di cui all’art. 629 cod. pen. nella condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani gli offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private; l’altra, strettamente connessa alla prima, relativa al se nella nozione di danno patrimoniale di cui all’art. 629 cod. pen. rientri anche la perdita dell’aspettativa di conseguire un vantaggio economico».

La necessità di rimettere la definizione delle anzidette questioni al magistero delle Sezioni unite «è legata, principalmente, alla necessità di definire la nozione di perdita di chance, in relazione alla quale si registrano orientamenti contrastanti, con conseguenti ripercussioni sulla sussistenza o meno di un danno rilevante ai sensi dell’art. 629 cod. pen. e, quindi, sulla configurabilità del concorso del delitto di estorsione con quello di turbata libertà degli incanti, nell’ipotesi di allontanamento, con violenza o minaccia, di offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private».

Redazione Giurisprudenza Penale

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