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Centrale termoelettrica Tirreno Power: depositate le motivazioni della sentenza di assoluzione del Tribunale di Savona

Tribunale di Savona, Sezione penale, 2 gennaio 2024 (ud. 3 ottobre 2023)
Giudice dott. Francesco Giannone

Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Savona ha assolto i vertici della società Tirreno Power, che fino al 2014 ha esercito la centrale termoelettrica a carbone nei comuni savonesi di Vado Ligure e Quiliano.

L’ipotesi accusatoria di disastro ambientale e sanitario (nella omnicomprensiva fattispecie di disastro innominato ex art. 434, comma 2, c.p.) – che proprio nel 2014 aveva condotto al sequestro preventivo degli impianti mediante un provvedimento del GIP di Savona che al tempo aveva avuto particolare risalto mediatico e scientifico (si veda ad es. Zirulia, in Diritto penale contemporaneo) – non ha retto il vaglio dibattimentale ed è stata disattesa con una pronuncia assolutoria di tutti gli imputati perché il fatto non sussiste.

Fra i vari e complessi aspetti tecnici e giuridici in rilievo, vale la pena ricordare che la Procura di Savona sosteneva la verificazione di un disastro ambientale e sanitario, rispettivamente, mediante analisi tecniche sulla compromissione della flora circostante (in particolare, licheni) ed analisi epidemiologiche che mostravano un aumento di patologie e decessi di matrice respiratoria e cardiocircolatoria, asseritamente riconducibili alle emissioni della Centrale. La sentenza rileva una serie di limiti di tali studi, che impediscono di ritenere accertato il nesso di causa tra la condotta (emissioni inquinanti) e gli eventi contestati.

Per di più, tali accertamenti sono stati svolti in un contesto di plurime fonti inquinanti, come il traffico veicolare (segnatamente l’autostrada A10 e l’Aurelia, oltre al traffico cittadino), il porto commerciale, il riscaldamento domestico, e in relazione a patologie multifattoriali (riconducibili, cioè, ad una pluralità di cause).

Inoltre, l’esercizio della Centrale, indubitabilmente fonte di inquinamento, è stato condotto nel rispetto dei limiti emissivi previsti dalla legge e dalle autorizzazioni amministrative (in particolare l’AIA), ed è quindi stato il frutto di un bilanciamento di interessi tra la produzione industriale (nel caso di specie, energia elettrica), l’ambiente e la salute. Per conseguenza, tale condotta non pare potersi fare oggetto di rimprovero agli imputati.

Da ultimo, le rilevazioni della qualità dell’aria operate dalle agenzie regionali a ciò deputate non avevano, negli anni di esercizio degli impianti, segnalato alcuna criticità, e neppure avevano dato conto, negli anni successivi al sequestro, di un miglioramento della qualità dell’aria. Allo stesso modo, uno studio dei consulenti della difesa ha mostrato che i dati sulla morbilità e mortalità nei comuni circostanti allo stabilimento erano sostanzialmente stabili negli anni di attività della centrale e in quelli successivi. Tali elementi fanno dubitare dell’esistenza stessa di un disastro ambientale-sanitario.

Da un punto di vista scientifico, l’aspetto probabilmente più interessante della sentenza riguarda il rapporto tra prova epidemiologica e ragionevole dubbio, laddove la prima sembra invero non riuscire a superare il secondo.

Redazione Giurisprudenza Penale

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