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Caso Davigo: depositate le motivazioni della Cassazione sul ricorso straordinario

Cassazione Penale, Sez. II, 30 maggio 2025 (ud. 21 maggio 2025), n. 20331
Presidente Petruzzellis, Relatore Saraco

Segnaliamo ai lettori – con riferimento al cd. caso Davigo (loggia Ungheria) – il deposito delle motivazioni con cui la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato, ex art. 625-bis c.p.p., contro la sentenza n. 3755/2024 (VI sezione penale) con cui i giudici di legittimità avevano rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia.

L’errore di fatto passibile del rimedio previsto dall’art. 625-bis c.p.p. – si legge nella sentenza – “consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso“.

Ne consegue che “è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l’errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito“.

In tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, “l’omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l’omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall’esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l’omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione“.

In conclusione, “la lettura coordinata, complessiva e non parcellizzata della motivazione, porta a concludere che la sentenza impugnata ha trattato tutti i temi che oggi si assumono omessi, senza incorrere in alcun errore percettivo, dovendosi ricordare il principio generale secondo il quale la pronuncia costituisce un tutto coerente e organico, nel cui ambito ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito, così che il vizio di omessa motivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti“.


Redazione Giurisprudenza Penale

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