Ricorso straordinario avverso sentenza della Cassazione in tema di revisione: rimessa una questione alle Sezioni Unite
Cassazione Penale, Sez. V, 30 maggio 2016 (ud. 18 febbraio 2016), n. 22833
Presidente Fumo, Relatore De Bernardinis
In tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p. segnaliamo l’ordinanza con cui la Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se sia ammissibile ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di cassazione che rigetti o dichiari inammissibile ricorso avverso sentenza in tema di revisione».
Si tratta di questione – si legge nell’ordinanza – intorno alla quale si registra un contrasto all’interno della giurisprudenza di legittimità.
Secondo un primo tradizionale orientamento (sentenza n. 30373 del 16/6/2006), l’espressione “condannato” – nei cui confronti esclusivamente è ammesso, come è noto, il ricorso straordinario – deve essere intesa nel senso che una persona è legittimata a proporre l’impugnazione straordinaria contro una decisione della Corte di cassazione solo quando questa, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, renda definitiva la sentenza di condanna. Conseguentemente è stata esclusa la possibilità di esperire il ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. contro una sentenza in tema di revisione.
Più recentemente, tuttavia, la prima sezione si è determinata in senso diametralmente opposto, affermando (con sentenza n. 1776 del 29/9/2014) che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto è senza dubbio ammissibile contro le decisioni della Corte di cassazione conclusive di un giudizio di revisione dal momento che per “condannato”, a favore del quale è ammessa la richiesta ex art. 625-bis c.p.p., si deve intendere anche il soggetto titolare della facoltà di introdurre il procedimento di revisione.
In considerazione del contrasto giurisprudenziale, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 c.p.p.