CONTRIBUTIDIRITTO PENALE

La nuova responsabilità civile dei sindaci tra unitarietà del danno e limite risarcitorio

in Giurisprudenza Penale Web, 2025, 7-8 – ISSN 2499-846X

di Alessandro Baudino e Maurizio Riverditi

La recente ordinanza del Tribunale di Bari (2025) affronta per la prima volta le questioni interpretative sorte a seguito della riforma dell’art. 2407 c.c. introdotta dalla L. 14 marzo 2025, n. 35. Nel caso esaminato, il Tribunale, chiamato a valutare l’azione di responsabilità promossa nei confronti dei componenti del collegio sindacale di una società fallita, applicando per la prima volta il nuovo regime normativo, sintetizza il contenuto della riforma e ne delinea i principî giuridici applicati, fornendo soluzioni interpretative in merito al tetto massimo risarcitorio, al suo ambito temporale di efficacia e ai relativi criteri di quantificazione del danno. Le conclusioni assunte dal giudice barese possono essere riassunte come segue, in modo neutro e oggettivo.

In primo luogo, con l’ordinanza in esame, il giudice barese afferma che il riferimento al limite risarcitorio deve essere inteso come riferito al compenso riconosciuto e deliberato in favore del sindaco, a prescindere dal suo effettivo incasso.

In secondo luogo, il Tribunale ritiene che, pur in mancanza di una esplicita norma transitoria, la nuova disciplina possa applicarsi anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, trattandosi di una disposizione di natura “lato sensu” processuale, in quanto introduce un criterio di quantificazione del danno (tetto massimo risarcibile) rivolto direttamente al giudicante. A sostegno di tale impostazione vengono richiamate le ordinanze della Suprema Corte n. 5252 e n. 8069 del 2024, con cui si è chiarito che una norma sopravvenuta che si limiti a codificare un meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio, non alterando il diritto al risarcimento né la fattispecie della responsabilità, sarebbe applicabile anche ai giudizi in corso.

Nel merito, l’ordinanza afferma che il tetto di responsabilità introdotto dal novellato art. 2407 c.c. deve essere riferito a ciascun singolo evento dannoso imputabile al sindaco, e non al cumulo complessivo delle condotte illecite contestate. A tal riguardo, nell’ordinanza si osserva che questa interpretazione, da un lato, sarebbe coerente con l’impostazione della riforma, che ha inteso introdurre una limitazione quantitativa del danno risarcibile e non una causa di esonero dalla responsabilità; e, dall’altro, con il tenore letterale della disposizione – che fa riferimento ai “danni cagionati”, menzionandoli al plurale in relazione alla violazione dei doveri – e mantiene fermo l’obbligo dei sindaci di adempiere diligentemente ai propri compiti, limitandone però l’esposizione patrimoniale in relazione a ciascun inadempimento.

Come citare il contributo in una bibliografia:
A. Baudino – M. Riverditi, La nuova responsabilità civile dei sindaci tra unitarietà del danno e limite risarcitorio, in Giurisprudenza Penale Web, 2025, 7-8