ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEMisure cautelari

Riscatto della polizza vita e assoggettabilità a sequestro della somma poi riversata sul conto corrente dell’indagato: inapplicabile l’art. 545 c.p.c.

Cassazione Penale, Sez. VI, 21 ottobre 2025, n. 34306
Presidente De Amicis, Relatore Giordano

Segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la sesta sezione penale ha affermato che “le somme derivate dall’estinzione di una polizza assicurativa per effetto del recesso esercitato dall’assicurato prima della scadenza contrattuale, ove dallo stesso non reinvestite in funzione previdenziale, non soggiacciono ai limiti di impignorabilità previsti dall’art. 545 cod. proc. civ. per le somme spettanti a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, sicché sono assoggettabili a confisca per equivalente in relazione al delitto di riciclaggio e al sequestro ad essa finalizzato, entro i limiti del vantaggio patrimoniale conseguito dal suo autore, essendo venuta meno la funzione demografico-previdenziale sottesa al contratto assicurativo”.

I limiti di impignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c. – si legge nella pronuncia – “si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato avente ad oggetto i capitali e le rendite derivanti dalla liquidazione della polizza di assicurazione sulla vita cd. tradizionale ovvero dell’indennizzo conseguente al verificarsi dell’evento, avendo gli stessi natura previdenziale e assistenziale“.

A diversa conclusionedeve, invece, pervenirsi con riguardo alla somma in sequestro, che non costituisce oggetto della liquidazione della polizza-vita stipulata dal ricorrente al verificarsi dell’evento, ma consegue al recesso dell’assicurato che, sulla base di una clausola contrattuale esercitabile ad nutum, ha recuperato al suo patrimonio somme che, pur avendo a suo tempo assolto alla funzione di risparmio, non realizzano, al momento e in forza del riscatto, anche la funzione assistenziale e previdenziale (invalidata per effetto della scelta di recedere dal contratto)“.

In sintesi, “attraverso il riscatto della polizza prima della scadenza l’assicurato ha conseguito il capitale investito (o una parte di esso) senza che si realizzasse la funzione principale di garantire un capitale o una rendita alla scadenza predeterminata e, quindi, la funzione assistenziale o previdenziale alla quale era destinato l’accumulo“. In altri termini, “il recesso dal contratto assicurativo ha dato luogo ad un disinvestimento secco dal quale è derivato un reddito che non assolve alla finalità previdenziale e che, in quanto tale, è rientrato nel patrimonio dell’assicurato, deprivato di quella connotazione finalistica“.

Secondo i giudici, “nella logica di un necessario bilanciamento tra contrapposti interessi – quali quelli sottesi all’applicazione della confisca per equivalente in ragione della sua natura sanzionatoria e ripristinatoria, e, quindi, al sequestro preventivo funzionale a realizzarne gli effetti – in forza del recesso azionabile a discrezione dell’assicurato, la funzione demografico-previdenziale del contratto assicurativo (funzione alla quale era servente quella di risparmio) è di fatto venuta meno, senza che sia realizzato, o possa realizzarsi, diversamente dal caso di liquidazione dell’assicurazione sulla vita, lo scopo di precostituire la disponibilità di una somma ai familiari o a terzi al momento della propria morte o sopravvenienza ad una certa data“.

In conclusione, “non vi è ragione per assicurare alle somme così conseguite il “privilegio” della impignorabilità di cui all’art. 545 c.p.c., che va letto nel quadro di un complessivo bilanciamento tra i principi in materia di responsabilità penale e gli interessi pubblicistici connessi alla tutela dei diritti inviolabili di cui agli artt. 2 e 38 Cost. che giustificano, nella descritta prospettiva costituzionale posta a base delle Sezioni Unite Cinaglia, la impignorabilità assoluta o relativa“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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